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Sentenza — n. 17743/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for attempted theft due to generic grounds and lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The defense argued for reduced sentencing and excluded recidivism based on the victim's age, confession, and lack of criminal continuity. The court rejected these claims as generic and unsupported by specific critiques of the lower court's reasoning, which adequately addressed statutory requirements for sentencing and recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and n. 2, lett. a) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic and fail to provide a specific, effective criticism of the lower court's reasoning regarding sentencing factors or recidivism.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds recidivism exclusion criminal continuity sentencing mitigation inadmissible appeal specific criticism required procedural inadmissibility reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 5859 del 27/10/2011
sentenza n. 41063 del 25/06/2019
3, sentenza n. 41063 del 25/06/2019, Rv.
sentenza n. 51689 del 2017
sentenza n. 9277 del 2015
sentenza n. 19487 del 2018
sentenza n. 35600 del 2012
sentenza n. 2795 del 2015
sentenza n. 9275 del 2014
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO GELFO NUNZIO nato a PALERMO il 22/02/1991 avverso la sentenza del 06/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 settembre 2020, la Corte d'Appello di Palermo ha - per quanto qui di interesse - confermato la penale responsabilità di Lo Gelfo Nunzio per due reati di tentato furto, con diniego delle attenuanti generiche e ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

2. Avverso la suindicata sentenza hanno proposto ricorso, con due atti distinti, i difensori del Lo Gelfo. 2.1. Con il primo motivo dell'atto a firma dell'avvocato Cinzia Pecoraro e con il terzo di quello a firma dell'avvocato Gaetano Turrisi è denunziata l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Non sono state considerate la giovane età della vittima, l'immediata e tempestiva confessione, il corretto comportamento processuale, dando invece risalto in modo apodittico ai precedenti penali e n limitandosi a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta.

Inoltre, la motivazione sul punto appare carente non avendo il Giudice adeguatamente giustificato la mancata concessione delle attenuanti. 2.2. Con il secondo motivo dell'atto a firma dell'avvocato Pecoraro e con il secondo di quello a firma dell'avvocato Turrisi è denunciata l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale riguardo alla mancata esclusione della recidiva. Il giudice d'appello, limitandosi a rinviare alla motivazione sul diniego della continuazione, non ha chiarito se la reiterazione dell'illecito fosse sintomo di una maggiore pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena, ma ha fondato la propria decisione solo sulla sussistenza di precedenti penali disvelatori di una propensione a delinquere. 2.3.

Con il primo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. Torrisi è denunciata l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con le precedenti sentenze di condanna per furto. Sostiene la difesa che il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti delittuosi non esclude la continuazione, essendo tutti reati contro il patrimonio e dunque lesivi del medesimo bene giuridico, finalizzati al raggiungimento di un ingiusto profitto. Inoltre, è lamentata la contraddittorietà e carenza motivazionale della sentenza.

La Corte d'Appello ha affermato di non poter verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso non essendo state depositate le sentenze di condanna; poco dopo, contraddicendosi, ha concluso nel sostenere una propensione dell'imputato a delinquere, non esplicitando però le ragioni che portano ad escludere l'unicità del progetto criminoso ed invece a prediligere quella di singoli episodi espressione di devianza criminale. 2.4. Con il quarto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. Turrisi è denunziata violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, va rilevato che il motivo di ricorso appare generico, al pari della analoga doglianza proposta con l'atto di appello, sicché è del tutto irrilevante che nella sentenza impugnata non vi sia specifica motivazione sul punto. Peraltro, nella sentenza in esame, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è valorizzata la "negativa personalità mostrata dal Lo Gelfo", a causa dei suoi plurimi precedenti penali.

3. In ordine alla ritenuta recidiva, il motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica alla motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690).4. Quanto al mancato riconoscimento della continuazione cd esterna con precedenti condanne per furto, corretta è la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto non assolto l'onere di allegazione di copia delle sentenze (Sez. 3, sentenza n. 41063 del 25/06/2019, Rv. 277977; precedenti conformi: n. 51689 del 2017 rv. 271581 - 01, n. 9277 del 2015 rv. 262817 - 01, n. 19487 del 2018 rv. 273380 - 01, n. 35600 del 2012 rv. 253895 - 01, n. 2795 del 2015 rv. 262583 - 01, n. 9275 del 2014 rv. 259069).

Peraltro, nella sentenza impugnata v'è ampia e logica motivazione sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della continuazione (pagg. 11-12).

5. Anche le censure sulla determinazione del trattamento sanzionatorio sono aspecifiche, mentre nella sentenza impugnata il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.

3. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in--KOrna, il 17 gennaio 2022 Consigliere estensore Presidente Grazia Rosa Anna MiCcoli Rossella Catena CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE