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Sentenza — n. 17742/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal due to missing indictment nature, extending prescription term to 12.5 years.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17742/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale requested the annulment of a lower court decision that had declared the case prescribed. The lower court had acquitted Mario Mancini based on the expiration of the statute of limitations for a non-notified criminal judgment. The Supreme Court ruled that the nature of the alleged crime was undefined in the record, requiring it to be treated as aggravated theft under Article 625 of the Penal Code. Consequently, the ordinary prescription period of twelve and a half years was deemed not yet expired, leading to the annulment of the acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 625, ult. comma, cod. pen.; Artt. 157, 161, cod. pen.: When the nature of the alleged fact remains undefined in the judicial record, the crime must be considered as contested, thereby determining the applicable prescription period.

Parole chiave

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statute of limitations aggravated theft criminal judgment prescription period undefined nature acquittal annulment procedural defect ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
del Tribunale di Velletri, preso atto dell'emissione, in data 10/10/2014, di un decreto penale di condanna nei confronti di Mario Mancini, non notificato, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Artt. 624, 625, primo comma, n. 2 e 61, n. 11, cod. pen.
Il decreto penale di condanna era stato richiesto ed emesso in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2 e 61, n. 11, cod. pen., commesso in data 22/12/2012.
Art. 625, ult. comma, cod. pen.
Considerato in diritto Il ricorso è fondato, dal momento che, atteso l'assoluto silenzio serbato dal giudicante, quanto alla natura del fatto attribuito al Mancini, il reato va considerato così come contestato, ossia quale furto pluriaggravato, ai sensi dell'art. 625, ult.
Artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.
pen., con la conseguenza che il termine ordinario di prescrizione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è di dodici anni e mezzo e alla data odierna non è ancora decorso, alla luce del tempus commissi delicti (22/12/2012).
art. 129 cod. proc. pen
del Tribunale di Velletri, preso atto dell'emissione, in data 10/10/2014, di un decreto penale di condanna nei confronti di Mario Mancini, non notificato, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: MANCINI MARIO nato a MAGLIANO ROMANO il 20/02/1960 avverso la sentenza del 22/10/2020 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al G.i.p. di Velletri. udito l'avvocato CAMILLI MARCO, che insiste per il rigetto del ricorso. 4, Ritenuto in fatto 1.

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/10/2020, con la quale il g.i.p. del Tribunale di Velletri, preso atto dell'emissione, in data 10/10/2014, di un decreto penale di condanna nei confronti di Mario Mancini, non notificato, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Il decreto penale di condanna era stato richiesto ed emesso in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2 e 61, n. 11, cod. pen., commesso in data 22/12/2012.

Il Procuratore ricorrente osserva che il termine di prescrizione non è ancora decorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, dal momento che, atteso l'assoluto silenzio serbato dal giudicante, quanto alla natura del fatto attribuito al Mancini, il reato va considerato così come contestato, ossia quale furto pluriaggravato, ai sensi dell'art. 625, ult. comma, cod. pen., con la conseguenza che il termine ordinario di prescrizione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è di dodici anni e mezzo e alla data odierna non è ancora decorso, alla luce del tempus commissi delicti (22/12/2012).

Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente .useppe De Marzo Rossella Catena r4t,t1) CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA—