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Sentenza — n. 17739/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17739/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17739/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 febbraio 2020, il Tribunale di Roma, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fabrizio Rinaldi per estinzione dei reati ascrittigli (minacce e lesioni volontarie in danno di Isabella Franchi, costituitasi parte civile), essendo decorso il termine prescrizionale.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile Isabella Franchi, con atto sottoscritto dal difensore, munito di procura speciale, ed affidato a un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge, giacché la causa di estinzione del reato è sopraggiunta alla condanna di primo grado e dunque, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe dovuto confermare la sentenza impugnata per i soli effetti civili, con condanna dell'imputato anche alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile.

Regesto Legislator

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art. 578 cod. proc. pen, art. 622 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17739/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità formulata dal difensore in ordine alla notifica all'imputato dell'avviso di udienza dinanzi a questa Corte. Risulta dagli atti che, all'esito del regolare espletamento della procedura per la declaratoria di irreperibilità dell'imputato, avvenuta con decreto del Presidente Paolo Antonio Bruno in data 17 dicembre 2021, la notifica è stata effettuata ritualmente al difensore cassazionista.

Parole chiave

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risarcimento del danno civile risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento risarcimento per errore giudiziario azione civile azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 578 cod. proc. pen
art. 622 cod. proc. pen
L'omessa motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili e l'accoglimento del ricorso per cassazione, proposto dalla parte civile, impongono l'annullamento della sentenza e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FRANCHI ISABELLA nato a ROMA il 28/08/1947 nel procedimento a carico di: RINALDI FABRIZIO nato a ROMA il 17/06/1962 avverso la sentenza del 06/02/2020 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore della parte civile, avv. MANRICO ANDREOZZI, che ha chiesto accogliersi il ricorso, depositando note conclusive e spese; udito il difensore dell'imputato, avv. DANIELE CAMEROTA, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 febbraio 2020, il Tribunale di Roma, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fabrizio Rinaldi per estinzione dei reati ascrittigli (minacce e lesioni volontarie in danno di Isabella Franchi, costituitasi parte civile), essendo decorso il termine prescrizionale.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile Isabella Franchi, con atto sottoscritto dal difensore, munito di procura speciale, ed affidato a un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge, giacché la causa di estinzione del reato è sopraggiunta alla condanna di primo grado e dunque, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe dovuto confermare la sentenza impugnata per i soli effetti civili, con condanna dell'imputato anche alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento in quanto è fondato.

2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità formulata dal difensore in ordine alla notifica all'imputato dell'avviso di udienza dinanzi a questa Corte. Risulta dagli atti che, all'esito del regolare espletamento della procedura per la declaratoria di irreperibilità dell'imputato, avvenuta con decreto del Presidente Paolo Antonio Bruno in data 17 dicembre 2021, la notifica è stata effettuata ritualmente al difensore cassazionista.

3. La sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla condanna agli effetti civili. Invero, il Tribunale, dopo aver rilevato che il termine prescrizionale è decorso dopo l'emissione della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinti i reati ascritti all'imputato e, sebbene quest'ultimo fosse stato condannato in primo grado anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, ha omesso l'accertamento giudiziale ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.. L'omessa motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili e l'accoglimento del ricorso per cassazione, proposto dalla parte civile, impongono l'annullamento della sentenza e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. La decisione sulle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio saranno liquidate dal suddetto giudice civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla condanna agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso ),n Roma, il 17 gennaio 2022 Consig