Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17738/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17738/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17738/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BZIKADZE SHALVA nato il 07/07/1977 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Bzikadze Shalva viene proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 07/10/2020 con la quale la Corte d'appello di Roma ha condannato per il reato di furto. Il ricorrente lamenta vizi motivazionali in relazione alla ritenuta validità della querela presentata da una persona offesa che non conosceva la lingua italiana e non era stata assistita dalla presenza di un interprete.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
difficoltà linguistiche diritto di traduzione grave deficienza del procedimento all'estero falsa testimonianza testimonianza della vittima tentata truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BZIKADZE SHALVA nato il 07/07/1977 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Bzikadze Shalva viene proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 07/10/2020 con la quale la Corte d'appello di Roma ha condannato per il reato di furto. Il ricorrente lamenta vizi motivazionali in relazione alla ritenuta validità della querela presentata da una persona offesa che non conosceva la lingua italiana e non era stata assistita dalla presenza di un interprete.

3. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza che ha razionalmente valorizzato:

a) l'apoditticità dell'affermazione difensiva secondo la quale la persona offesa - che si era recata presso la stazione dei carabinieri a seguito del furto del suo telefono cellulare - non conoscesse la lingua italiana, anche alla luce del fatto che la donna aveva trascorso non poco tempo nell'autovettura degli operanti impegnati nell'attività di ricerca del bene sottratto;

b) l'esistenza di una traduzione in russo in calce all'atto di querela che, dopo la traduzione stessa, risulta sottoscritto dalla persona offesa.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Gi seppe De Marzo Rossella Catena CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSIT