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Sentenza — n. 17737/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against summary judgment for defendant absent from trial due to procedural time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17737/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appellant's request to reopen a summary judgment against him for fraud and financial mismanagement. Although the defendant argued that the appeal was invalid because he was never notified of the first-instance verdict while absent, the court ruled that such notification is not required for absent defendants in summary proceedings. Consequently, the appellate court's decision to reject the appeal for timeliness was upheld, and the appellant was ordered to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: In summary proceedings, a judgment against an absent defendant does not require notification, and appeals filed after the statutory period are inadmissible.

Parole chiave

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summary proceedings absent defendant notification requirement timeliness of appeal procedural inadmissibility caso di garanzia bancaria danno ai creditori notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 544 cod. proc. pen.
Correttamente, dunque, nella specie la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'imputato, al quale non è stato notificato l'estratto della sentenza di primo grado, tempestivamente depositata nei termini di cui all'art. 544 cod. proc. pen.
Art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n.
Legge 28 aprile 2014, n. 67
art. 544 cod. proc. pen
Correttamente, dunque, nella specie la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'imputato, al quale non è stato notificato l'estratto della sentenza di primo grado, tempestivamente depositata nei termini di cui all'art. 544 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019 - dep. 13/01/2020- Sinito Vita, Rv. 277470
N. 57097 del 2018 Rv. 274391
277470; Massime precedenti Conformi: N. 57097 del 2018 Rv. 274391 - 01, N.
N. 31049 del 2018 Rv. 273485
274391 - 01, N. 31049 del 2018 Rv. 273485 - 01, N.
N. 57918 del 2018 Rv. 274473
273485 - 01, N. 57918 del 2018 Rv. 274473 - 01, N.
N. 12536 del 2019 Rv. 276377
274473 - 01, N. 12536 del 2019 Rv. 276377 - 01, N.
N. 22831 del 2019 Rv. 275405
276377 - 01, N. 22831 del 2019 Rv. 275405 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CLAUSER GUERRINO nato a ARCO il 24/07/1973 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Trento ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Clauser Guerrino avverso la pronunzia di primo grado, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché del reato di cui all'art. 217 I.f. per aggravamento del dissesto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato a un unico motivo, con il quale si denunzia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 442, comma 3, e 591 cod. proc. pen. Si duole il ricorrente dell'omessa notifica dell'avviso di deposito sia della sentenza di primo grado che di quella di appello, sebbene egli sia stato "assente" nel giudizio.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente (Sez.

U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019 - dep. 13/01/2020- Sinito Vita, Rv. 277470; Massime precedenti Conformi: N. 57097 del 2018 Rv. 274391 - 01, N. 31049 del 2018 Rv. 273485 - 01, N. 57918 del 2018 Rv. 274473 - 01, N. 12536 del 2019 Rv. 276377 - 01, N. 22831 del 2019 Rv. 275405 - 01). In motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n.

67. Correttamente, dunque, nella specie la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'imputato, al quale non è stato notificato l'estratto della sentenza di primo grado, tempestivamente depositata nei termini di cui all'art. 544 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decisjin Roma, il 17 gennaio 2022 Consigliete es