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Sentenza — n. 17733/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17733/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17733/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO CIRIACO nato a FOGGIA il 25/12/1990 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. / Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/11/2019 la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado pronunciata a seguito di giudizio direttissimo, ha assolto Ciriaco De Stefano dal reato di danneggiamento di cui al capo B), perché non previsto dalla legge come reato e, nel confermare l'affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato in abitazione (capo A), ha rideterminato la pena irrogata in tre mesi e quindici giorni di reclusione nonché 130,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17733/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della continuazione, va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Parole chiave

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proroga della carcerazione reato continuato continuazione dell'esecuzione reiterazione di reati penali protrazione della locazione mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO CIRIACO nato a FOGGIA il 25/12/1990 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. / Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/11/2019 la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado pronunciata a seguito di giudizio direttissimo, ha assolto Ciriaco De Stefano dal reato di danneggiamento di cui al capo B), perché non previsto dalla legge come reato e, nel confermare l'affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato in abitazione (capo A), ha rideterminato la pena irrogata in tre mesi e quindici giorni di reclusione nonché 130,00 euro di multa.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta l'assoluto silenzio serbato dalla Corte territoriale in ordine alla richiesta, formulata con memoria difensiva depositata all'udienza camerale del 18/11/2019, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e i reati giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27/03/2017 diventa irrevocabile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'atto di appello è stato depositato in cancelleria il 04/10/2012.

La decisione della Corte d'appello di Bari del 27/03/2017 è divenuta irrevocabile in data 09/10/2018. La Corte territoriale avrebbe, pertanto, dovuto pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, dal momento che il riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, quando, come nel caso di specie, la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (v., ad es., Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424 - 01;

Sez. 6, n. 35599 del 16/06/2015). La giurisprudenza di questa Corte che ritiene ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello (Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, De Mitri, Rv. 281915 - 01; Sez. 2, n. 12068 del 19/12/2014 - dep. 23/03/2015, Biscaro, Rv. 263008 - 01), non individua un onere di utilizzare i motivi nuovi (che, peraltro, a rigore devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario: v., ad es., Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 - 01), ma mira soltanto a sottolineare l'ammissibilità di tale rimedio, nel caso in cui non sia stato possibile dedurre prima la questione, poiché in tale evenienza non opera il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati: e ciò anche perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen.

2. Ne consegue che la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della continuazione, va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della continuazione, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente G G. seppe De Marzo Rossella Catena '2-c-- 44— / CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITAT