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Sentenza — n. 17732/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court order and declares threat charge prescribed due to excessive fine.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17732/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order declaring the appeal inadmissible and reclassified it as a cassation appeal. The appellant argued the trial court failed to transmit the case to the Supreme Court, while the prosecution requested dismissal. The court ruled that the procedural defect required transmission, but the substantive charge was extinguished by prescription because the imposed fine exceeded the statutory limit at the time of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; When an appeal is filed under an improper means, the court must verify the intent to appeal and transmit the case, but if the underlying crime is prescribed due to excessive sentencing, the judgment is annulled and the charge is declared extinguished.

Parole chiave

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prescrizione reato multa eccessiva ricorso per cassazione inammissibilità appello sindacato giurisdizionale minaccia nel diritto penale ritiro della querela penale istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
La doglianza processuale è fondata, dal momento che, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
119), e in assenza di cause evidenti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è ormai maturato il termine di prescrizione del reato.
d.l. 14/08/2013, n. 93
1 del d.l. 14/08/2013, n. 93, conv.
art. 129 cod. proc. pen
119), e in assenza di cause evidenti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è ormai maturato il termine di prescrizione del reato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 07/01/2021, Bruccolieri
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALLONE DOMENICA nato a VIBO VALENTIA il 18/05/1973 avverso l'ordinanza del 14/07/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e l'inammissibilità dell'appello riqualificato come ricorso per Cassazione. udito l'avv. NASO PIETRO che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. , - Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14/07/2020 il Tribunale Vibo Valentia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di Domenica Vallone avverso la sentenza del 02/10/2018, con la quale il locale giudice di pace aveva condannato l'imputata alla pena di 300,00 euro di multa, in relazione al reato di minaccia.

2. Nell'interesse della Vallone è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, con il quale si lamenta che erroneamente il Tribunale aveva omesso, ritenendo inammissibile l'appello proposto contro la sentenza de qua, di qualificare l'atto di impugnazione come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte. Considerato in diritto 1. La doglianza processuale è fondata, dal momento che, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 07/01/2021, Bruccolieri, Rv. 280168 — 01) Ciò comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la necessità di esaminare l'atto di impugnazione.

Al riguardo, deve rilevarsi che, alla luce dell'illegalità della pena inflitta (euro 300,00 di multa, in relazione ad un reato di minaccia commesso in data 03/08/2011, laddove il limite massimo di 51 euro di multa è stato elevato solo con l'art. 1 del d.l. 14/08/2013, n. 93, conv. con I. 15/10/2013, n. 119), e in assenza di cause evidenti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è ormai maturato il termine di prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, previa qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione, nonché la sentenza di primo grado per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Il Presidente . .seppe e Marzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA Rossella Catena