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Sentenza — n. 17731/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription and generic argumentation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17731/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting both the claim of statute of limitations and the argument regarding the threatening nature of the defendant's words. The court found the prescription period had not expired because procedural delays and a legislative suspension of time limits prevented its maturity by the date of the lower court's decision. Furthermore, the second ground was rejected as too generic, lacking specific factual support to challenge the trial court's assessment of intimidation within the context of the conflict.

Regesto Legislator

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Art. 157, 159, 161 c.p.; Art. 83 d.l. n. 18/2020; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the statute of limitations has not expired due to procedural suspensions or legislative time limits, and if the grounds for cassation are formulated generically without specific factual substantiation.

Parole chiave

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statute of limitations procedural suspension inadmissible appeal generic argumentation threatening expression civil compensation Cassation Court minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 157, first paragraph, of the Penal Code
Art. 159, first paragraph, of the Penal Code
Anche a volerlo considerare un impedimento legittimo e a contenerlo quindi nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 159, primo comma, si giunge al 24/04/2020.
Art. 161, second paragraph, of the Penal Code
Art. 601 of the Code of Criminal Procedure
Ora, in data 20/12/2019 risulta depositato il decreto di citazione ex art. 601 cod.
Art. 83, first and fourth paragraphs, of D.L. n. 18/2020
Con decreto del 18/03/2020 è stato disposto il rinvio dell'udienza del 15/04/2020 al 13/05/2020, ai sensi dell'art. 83, comma 1, d.l.
Art. 36, first paragraph, of D.L. n. 23/2020
(sospensione collegata non specificamente al rinvio dell'udienza, ma più in generale a quella dei termini disposta dal precedente comma 2 per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 - termine poi prorogato, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.l.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse del Russo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 601 cod. proc. pen
Ora, in data 20/12/2019 risulta depositato il decreto di citazione ex art. 601 cod. proc. pen., in relazione all'appello proposto dall'imputato, recante la data del 18/12/2019.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020
Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019
Il secondo motivo è inammissibile per genericità di formulazione che si affida all'argomento dell'"evidenza" senz'altra specificazione, laddove il Tribunale, proprio con un accertamento di merito in linea con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019 - dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO FRANCESCO nato a TROPEA il 16/05/1994 avverso la sentenza del 13/05/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione e il rigetto del ricorso agli effetti civili. udito l'avvocato NASO PIETRO, il quale chiede che siano fatte salve le statuizioni civili, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13/05/2020 il Tribunale di Vibo Valentia ha confermato la decisione del giudice di pace di Vibo Valentia che aveva condanna Francesco Russo alla pena di 30,00 euro di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile, avendolo ritenuto responsabile del reato di minaccia nei confronti di Pasquale Loiacono.

2. Nell'interesse del Russo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per non avere il Tribunale rilevato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 23/04/2020. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla portata intimidatoria dell'espressione attribuita all'imputato, che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, costituiva mera reazione di carattere offensivo scaturente dalla relazione conflittuale con la persona offesa.

Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. L'ordinario termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., sarebbe maturato il 23/02/2020. Tuttavia, all'udienza del 05/07/2016 era stato disposto rinvio per impedimento del difensore sino al 20/12/2016. Anche a volerlo considerare un impedimento legittimo e a contenerlo quindi nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 159, primo comma, si giunge al 24/04/2020. Ora, in data 20/12/2019 risulta depositato il decreto di citazione ex art. 601 cod. proc. pen., in relazione all'appello proposto dall'imputato, recante la data del 18/12/2019.

L'udienza fissata per la trattazione dell'impugnazione è il 04/03/2020. Il 04/03/2020 è stato disposto rinvio dell'udienza al 15/04/2020, mancando la prova dell'avvenuta notifica del decreto all'imputato. Con decreto del 18/03/2020 è stato disposto il rinvio dell'udienza del 15/04/2020 al 13/05/2020, ai sensi dell'art. 83, comma 1, d.l. 17/03/2020, n. 18, destinato ad essere convertito dalla I. 24 aprile 2020, n.

27. Il 13/5/2020 è intervenuta la decisione. Pertanto, per effetto dell'ultimo rinvio menzionato e della conseguente sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 cit. (sospensione collegata non specificamente al rinvio dell'udienza, ma più in generale a quella dei termini disposta dal precedente comma 2 per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 - termine poi prorogato, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella I. 5 giugno 2020, n. 40 -, al 11 maggio 2020: Sez. U , n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 10/02/2021, Sanna, Rv. 280432 - 03), alla data del 13/05/2020 non era ancora maturato il termine di prescrizione.

2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità di formulazione che si affida all'argomento dell'"evidenza" senz'altra specificazione, laddove il Tribunale, proprio con un accertamento di merito in linea con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019 - dep. 10/03/2020, Di Maggio, Rv. 278664 - 01, quanto alla necessità di apprezzare il contesto e il momento in cui l'espressione è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito), ha sottolineato il pregresso clima di acredine che aveva indotto il Russo anche a precedenti atteggiamenti ingiuriosi e minacciosi e nel quale si era collocata la frase "ti ammazzo, bastardo".

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Pasquale Loiacono, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Rossella Catena CORTE DI CASSAZIONE V