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Sentenza — n. 17725/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming insufficient evidence for statutory mitigation due to lack of concrete investigative utility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17725/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly assessed the lack of specific investigative utility in the defendant's cooperation. The defendant argued that providing the accomplice's nationality and address constituted significant collaboration under Article 625-bis of the Penal Code, but the court found these details insufficient to actually identify the accomplice. Consequently, the court held that the statutory mitigation was not met because the contribution did not concretely advance the investigation.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.; Art. 606 c.p.p.: For the recognition of the special mitigating circumstance of collaboration, the defendant must provide a significant contribution that concretely aids in identifying accomplices or receivers, a utility and concreteness subject to judicial discretion reviewable only within the limits of Article 606, paragraph 1, letter e), of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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statutory mitigation collaboration defense investigative utility concrete contribution criminal appeal Article 625-bis judicial discretion indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.
Va, in proposito, ribadito che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod.
Art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen.
articolo 625-bis cod. pen
Va, in proposito, ribadito che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. pen
Va, in proposito, ribadito che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 13386 del 17/12/2020
(Sez. 5, Sentenza n. 13386 del 17/12/2020 Ud.
Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014
280850; si vedano anche Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Rv.
Sez. 4, n. 11490 del 24/01/2013
Sez. 4, n. 11490 del 24/01/2013, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SLIMANI HADRIA nato il 14/05/1996 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 settembre 2020, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale Slimani Hadria era stata ritenuta responsabile del reato di furto tentato, con l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza e in concorso con più persone.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore e affidato a un unico motivo, qui di seguito sintetizzato a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. La ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta insussistenza dell'attenuante della collaborazione prevista dall'articolo 625-bis cod. pen.In particolare, lamenta la mancata valutazione complessiva della collaborazione offerta dall'imputata la quale, oltre a fornire il nominativo della complice, ne indicava la nazionalità ed il domicilio.

Sostiene che la Corte d'Appello, nel motivare la non ricorrenza dell'attenuante, svilisce la portata del contributo, poiché considera, ritenendolo insufficiente, soltanto il nome ed il cognome mentre non si sofferma sulle altre indicazioni fornite dalla Slimani -nazionalità e domicilio- per continuare le indagini investigative. Tale contributo, in considerazione della rilevanza degli elementi forniti, appare — secondo la ricorrente- determinante, anche se non si è poi addivenuti ad una concreta individuazione della complice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le censure proposte sono prive di specificità, perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata (pag.

2) con corretta motivazione in diritto, nonché con congrue e complete argomentazioni in punto di fatto, con le quali la ricorrente non si è affatto confrontata.

3. Le stesse censure sono anche manifestamente infondate. La ricorrente, durante l'interrogatorio, ha fornito nome, cognome, nazionalità e luogo di residenza all'estero della complice; tuttavia, tali generici elementi non hanno in concreto consentito alcun ulteriore sviluppo investigativo, per cui i giudici di merito hanno ritenuto inutile il contributo prestato. Va, in proposito, ribadito che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen. (Sez. 5, Sentenza n. 13386 del 17/12/2020 Ud. - dep. 09/04/2021- Rv. 280850; si vedano anche Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Rv. 261659;

Sez. 4, n. 11490 del 24/01/2013, Rv. 254855). L'indagine che si richiede al giudice di compiere, pertanto, deve essere orientata a verificare se il contributo, fornito dall'imputato prima del giudizio, abbia avuto in concreto un'incidenza, se non esclusiva, quanto meno causalmente rilevante ai fini della individuazione dei correi o del ricettatore, che, in considerazione della inequivocabile formulazione della menzionata disposizione normativa, deve costituire un obiettivo non astrattamente ipotizzabile, ma effettivamente raggiunto grazie al contributo del reo e che non si sarebbe potuto conseguire in assenza di siffatto contributo (così in motivazione la citata Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020).

3. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2022