Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding minor theft mitigation circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that a 50 euro theft lacked special minor damage mitigation. The lower court correctly applied established jurisprudence requiring the harm to be trivial, considering the sum's value and the victim's ability to suffer the loss. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; The granting of the mitigating circumstance for special minor damage presupposes that the prejudice caused is trivial, meaning the economic value is almost negligible, without regard to the victim's capacity to bear the financial loss.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPIRACHE AURELIA CLAUDIA nato il 11/02/1977 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Aurelia Claudia Spirache viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17/07/2020, con la quale, per quanto ancora rileva, è stata confermata la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato (in concorso con altra persona), per il reato di furto aggravato dalla destrezza di una banconota di 50,00 euro.
Nell'atto di impugnazione si rileva che la decisione della Corte territoriale di non concedere la circostanze attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., era fondata, per un verso, su un dato inconferente (la non occasionalità della condotta) e, per altro verso, su una valutazione illogica, alla luce dell'esiguità del valore della banconota. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il riferimento alla non occasionalità della condotta scaturisce, come ben avverte lo stesso ricorso, dallo stile motivazionale sintetico della sentenza impugnata, che ha inteso affrontare congiuntamente «tutte le doglianze sulla pena», che investivano anche la ritenuta sussistenza della recidiva e il giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Quanto al profilo legato alla speciale tenuità del danno, la Corte territoriale argomenta in ordine alla «non trascurabile entità» della somma sottratta, collocandosi nella consolidata cornice giurisprudenziale secondo la quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (sul punto, v. Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 09/02/2021, Di Giulio, Rv. 280615 - 0) anche avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato).
Ne discende che, in termini non irragionevoli, i giudici di merito hanno concluso per l'inesistenza dei presupposti giustificativi dell'invocata circostanza attenuante.2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Rossella Catena dÓIRTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELL