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Sentenza — n. 17114/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order for retrial due to lack of reasoning on new evidence proving brother was energy supplier.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order rejecting the request for retrial, remanding the case for a new examination. The appellant argued that new evidence proved his brother, not him, was the electricity supplier, while the lower court dismissed these claims as lacking novelty. The court found the lower court's reasoning contradictory and failed to assess whether the new evidence was sufficient to potentially acquit the defendant, violating established principles on retrial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 630 lett. c) c.p.p.; Art. 546 c.p.p.: In a retrial proceeding, the court must preliminarily evaluate if new elements are suitable to lead to acquittal through a prognostic judgment, and cannot simply dismiss them as lacking novelty without addressing the contradiction in reasoning regarding their existence and relevance.

Parole chiave

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retrial proceedings new evidence assessment contradictory reasoning acquittal suitability prognostic judgment energy theft case lack of motivation sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 630 lett. c) c.p.p.
Art. 546 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1932 del 20/04/2000
Così: Sez. 6, Sentenza n. 1932 del 20/04/2000 Cc.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONSIGNORE RICCARDO nato a PALERMO il 13/02/1984 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione del decreto penale di condanna emesso dal Gip presso il Tribunale, irrevocabile il 7.12.2016, nei confronti dell'attuale ricorrente, Bonsignore Riccardo, per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, giudicando evanescenti le prove nuove proposte nell'istanza. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, che ha lamentato, col primo motivo, l'errata applicazione di legge in relazione all'art 630 lett c) cpp, avendo il Giudice erroneamente ritenuto che i fatti rappresentati nell'istanza non rappresentassero un quid novi e che l'istante si era limitato ad esporre doglianze che avrebbe dovuto sviluppare in altra sede giudiziaria. 2.Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'art 546 cpp per omessa motivazione sulle prove nuove depositate nel giudizio di revisione, riguardo alle quali la Corte si era limitata ad affermare che fossero prive del requisito della novità; la documentazione prodotta non era stata neppure menzionata mentre riguardava la posizione del fratello dell'imputato ed era idonea a dimostrare che era questi l'intestatario della fornitura e l'unico a fruirne in quel periodo e non l'attuale ricorrente.

Con requisitoria scritta a norma dell'art . 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso. La difesa ha depositato telematicamente memoria con la quale ha ribadito, ampliandole, le ragioni per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato quanto alle doglianze espresse nel secondo motivo. Invero, i Giudici del merito nel ponderare la richiesta di revisione, non hanno tenuto presente i consolidati principi espressi da questa Corte, secondo i quali nella fase preliminare del giudizio di revisione è necessario valutare se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato, con un giudizio prognostico ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio rescissorio di merito.

Così: Sez. 6, Sentenza n. 1932 del 20/04/2000 Cc. (dep. 16/05/2000). Applicando il suindicato principio alla fattispecie in esame non può non notarsi che nel percorso logico-argomentativo confezionato dalla Corte _ territoriale manca ogni giustificazione circa l'idoneità degli elementi nuovi prodotti frkgiudizio dalla difesa, dei quali pure è dato atto in sentenza, precisandosi, per di più, che era stata allegata una corposa documentazione delineante un quadro probatorio del tutto diverso da quello cristallizzato nel decreto penale di condanna e finalizzata a dimostrare che non li condannato ma suo fratello era intestatario e fruitore dell'erogazione dell'energia elettrica.

Per altro verso deve rilevarsi l'intrinseca contraddittorietà della motivazione, poiché nel testo, dopo aver descritto le suindicate prove nuove, se ne lamenta l'assenza. Le doglianze espresse nel primo motivo sono assorbite dalla precedente decisione. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanisetta, che ne terrà conto nel condurre il nuovo esame. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo esame.

Deciso il 15. 2.2022 Il consigliere estensore Edur de Greg .o , U ' CORTE D