Sentenza — n. 17097/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza deliberata il 30/11/2020, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 28/02/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato Luigi Spagnuolo responsabile, quale amministratore di fatto di Consorzio So.ge.s. Italia Società Cooperativa di Gestione Servizi, fallita il 19/03/2015 (in concorso con il coimputato Emanuele Segalini, amministratore di diritto della società), dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose consistite nella commissione di plurime violazioni tributarie (omessa tenuta della contabilità, omessa presentazione delle dichiarazioni, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) e nell'omissione del versamento dell'imposte, così accumulando un debito fiscale per una somma di circa 5.4 milioni di euro; ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza irrevocabile, Spagnuolo era condannato alla pena complessiva rideterminata di anni 4 e mesi 2 di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 17097/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Kate Tassone ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO LUIGI nato a CROPANI il 08/01/1959 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Kate Tassone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 30/11/2020, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 28/02/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato Luigi Spagnuolo responsabile, quale amministratore di fatto di Consorzio So.ge.s. Italia Società Cooperativa di Gestione Servizi, fallita il 19/03/2015 (in concorso con il coimputato Emanuele Segalini, amministratore di diritto della società), dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose consistite nella commissione di plurime violazioni tributarie (omessa tenuta della contabilità, omessa presentazione delle dichiarazioni, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) e nell'omissione del versamento dell'imposte, così accumulando un debito fiscale per una somma di circa 5.4 milioni di euro; ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza irrevocabile, Spagnuolo era condannato alla pena complessiva rideterminata di anni 4 e mesi 2 di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione Luigi Spagnuolo, attraverso il difensore Avv. Franco Antonioli, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni fatte in udienza preliminare e al curatore da Segalini, nonché della relazione ex art. 33 I. fall. riportanti dichiarazioni del curatore e dichiarazioni a lui riferite da persone terze. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata si limita a riportare le dichiarazioni di Segalini, prive di riscontri documentali obiettivi, mentre Spagnuolo ha riferito della sua estraneità a Soges.
Segalini ha inoltre riferito che l'assunzione della presidenza del Consorzio gli era stata chiesta da Fiorani, il quale gli aveva anche chiesto di firmare assegni in bianco, sicché, a proposito di Spagnuolo, nulla emerge di direttamente collegabile al ruolo dirigenziale all'interno della fallita che gli è stato attribuito; del tutto generica è l'affermazione, di carattere deduttivo, di Segalini secondo cui a Spagnuolo facevano capo tutte le cooperative, mentre erroneo è il riferimento alla condanna irrogata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cremona del 06/10/2014 relativa a reati fiscali privi di rilievo per il Consorzio Soges, neppure nominato.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Kate Tassone ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile. Premesso che il ricorso neppure indica il profilo di inutilizzabilità che connoterebbe le dichiarazioni rese dal coimputato Segalini nel corso dell'udienza preliminare, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416): il ricorso si sottrae in toto all'osservanza dell'onere indicato, in quanto non solo non indica con la necessaria specificità le dichiarazioni riportate nella relazione del curatore (rilievo, questo, riferibile anche alle dichiarazioni di persone diverse dal coimputato), ma, con riguardo a quelle di Segalini, non indica il loro rapporto con le dichiarazioni rese in udienza e, anche alla luce di ciò, la loro incidenza sul decisum.
3. Del pari inammissibile è il secondo motivo. Per quanto riguarda le doglianze incentrate sulle dichiarazioni di Segalini (ed anche dello stesso ricorrente), il ricorso, lungi dall'offrire un quadro esaustivo delle dichiarazioni prese in considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso si limita a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).
Nel caso di specie, dunque, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).D'altra parte, la sentenza impugnata ha puntualmente ricostruito il sodalizio criminale finalizzato alle frodi realizzate con la creazione di cooperative di lavoro e consorzi di vario livello nel settore della macellazione, sodalizio di cui Spagnuolo era a capo, sottolineando l'attività di polizia giudiziaria che aveva condotto a individuare il Consorzio Soges tra quelli coinvolti: rilievi, questi, rispetto ai quali il ricorso non sviluppa una disamina critica, sicché, sotto questo profilo, risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Peraltro, proprio il puntuale riferimento agli atti di indagine relativi a Soges rende ragione della manifesta inidoneità della doglianza incentrata sulla sentenza irrevocabile del Tribunale di Cremona a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente .p Angelo Gapuy Geríd Sa eone