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Sentenza — n. 17096/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for election fraud due to statute of limitations barring prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for Gianni Lombardo, who was found guilty of election fraud for photographing ballots and sending them to a candidate. Although the defendant argued the evidence was merely a circulating photo and the non-disclosure clause was misapplied, the court found the crime extinguished by the statute of limitations. Consequently, the appeal was rejected in favor of the prosecution's conclusion that the case could no longer proceed.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1, D.L. 1 aprile 2008, n. 49; Art. 156, comma 1, c.p.p.: The statute of limitations extinguishes the criminal action, rendering the conviction void regardless of evidentiary disputes or procedural errors.

Parole chiave

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statute of limitations election fraud ballot tampering criminal extinction non-disclosure clause Cassation annulment prescription period materiale di voto

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 1, D.L. 1 aprile 2008, n. 49
176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
Art. 156, comma 1, c.p.p.
Art. 175 cod. pen.
Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 175 cod. pen., in quando la motivazione della Corte di appello sul diniego del beneficio della non menzione è in contrasto con lo scopo perseguito dall'istituto.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Nicolò Gervasi, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge in ordine alla foto che si assume inviata all'interno del seggio elettorale, mentre si trattava di una foto che circolava sui sodal.
art. 175 cod. pen
Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 175 cod. pen., in quando la motivazione della Corte di appello sul diniego del beneficio della non menzione è in contrasto con lo scopo perseguito dall'istituto.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Rv. 279094
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIANNI nato a PALERMO il 24/05/1981 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Kate Tassone, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Nicolò Gervasi, nel senso dell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 12/01/2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 16/07/2019 con la quale il Tribunale di Trapani aveva dichiarato Gianni Lombardo responsabile del reato di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49, convertito dall'art. 1, della legge 30 maggio 2008, n. 96, perché, nella consultazioni comunali del 05/06/2016 relative al rinnovo del Consiglio Comunale di Alcamo, introduceva all'interno della cabina elettorale il proprio telefono cellulare, registrando le immagini della scheda elettorale con il voto già espresso e inviandola al candidato sindaco Domenico Surdi, con la dicitura "buona domenica".

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione Gianni Lombardo, attraverso il difensore Avv. Nicolò Gervasi, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge in ordine alla foto che si assume inviata all'interno del seggio elettorale, mentre si trattava di una foto che circolava sui sodal. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 175 cod. pen., in quando la motivazione della Corte di appello sul diniego del beneficio della non menzione è in contrasto con lo scopo perseguito dall'istituto.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Kate Tassone ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, Avv. Nicolò Gervasi, ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso. Non essendo inammissibile il ricorso (avuto riguardo, in particolare, al secondo motivo alla luce dell'orientamento espresso da Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Rv. 279094), deve rilevarsi il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione, intervenuto, trattandosi di contravvenzione - e considerata la sospensione di 42 giorni (rinvio dall'udienza del 02/05/2018 a quella del 13/06/2018 per astensione dell'avvocatura) - il 17/07/2021.

Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e estinto per prescrizione. Così deciso il 17/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Ca uto Ger. do Sabeone 2 / ye»\. CORTE DI CASSAZIONEV SEZIONE