Civil appeal converted from cassation appeal due to illogical reasoning complaint regarding defamation acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation converted the civil party's cassation appeal into an appeal under Article 569, paragraph 3 of the Criminal Procedure Code. The civil party argued the first-instance judge's reasoning was illogical by acquitting the defendant despite finding no intent to offend. The Court ruled that such a reasoning defect precludes direct cassation and mandates conversion to the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 569, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma e), cod. proc. pen.: A cassation appeal containing a complaint of illogical reasoning must be converted into an appeal under Article 569, paragraph 3, as it cannot be raised directly via the cassation route.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE MARI ROBERTO nato a MILANO il 20/02/1959 nel procedimento a carico di: TARONDO ANDREA nato a BOLOGNA il 12/12/1964 avverso la sentenza del 20/06/2019 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio; non doversi procedere per mancanza di tempestiva querela. udito il difensore L'avvocato MARCO FARINA si riporta alla memoria difensiva ed insiste per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Caltanissetta ha assolto l'imputato Tarando, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Trapani, dal reato di diffamazione nei confronti dell'avvocato De Mari, consistito nel comunicare in conversazioni con i Giudici del Tribunale di Trapani Badalucco e Corso che costui, marito della collega di Procura, Penna Rossana, avrebbe carpito notizie alla moglie per rivenderle a terzi. Fatto accertato il 13.7.2016. Il giudice di pace aveva opinato che le comunicazioni non fossero lesive della reputazione dell'imputato, in quanto riportanti un fatto storico comprovato e che l'imputato avesse inteso preservare un'attività investigativa del suo Ufficio.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la parte civile tramite difensore di fiducia, articolando due motivi. 1.Col primo lamenta la violazione di legge penale e di norme processuali in relazione all'art 129/2 cpp ed il vizio di motivazione quanto alla asserita tardività della querela, per la quale il decidente aveva interrotto l'istruttoria in corso ed invitato le parti a concludere, assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste. Pertanto si era omessa l'escussione del teste Badalucco, la cui prova, se assunta, avrebbe spazzato via quella del reticente teste Corso. 2.Col secondo motivo ci si duole della manifesta illogicità di motivazione, poiché il giudice di pace aveva dapprima rilevato l'assenza della coscienza e volontà da parte dell'imputato di offendere la reputazione della parte civile De Mari e poi lo aveva mandato assolto perché il fatto non sussiste.
Rappresenta la difesa che dalla testimonianza Corso emergerebbe il carattere volutamente e gravemente diffamatorio delle notizie fornite da Tarando all'interlocutore. La difesa propone ricorso anche avverso l'ordinanza con la quale era stata revocata l'ammissione del teste drssa Badalucco. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio per l'errata applicazione dell'art 129/2 cpp.
La difesa dell'imputato ha depositato telematicamente memoria con la quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso della parte civile per intervenuta revoca, non avendo presentato conclusioni sul risarcimento del danno nel giudizio di primo grado, ha illustrato le ragioni per l'inammissibilità del ricorso ed ha chiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio. Il ricorso della parte civile deve essere convertito in appello ai sensi dell'alt 569/3 cpp. Preliminarmente si osserva che questa Corte regolatrice ha già avuto modo di affermare il / i principio per il quale in forza dell'art. 576 cod. proc. pen, applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di pro scioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili, come avvenuto nel caso in esame nel quale l'imputato è stato assolto agli effetti penali.(Sez. 5, Sentenza n. 35882 del 17/07/2009 Ud. (dep. 16/09/2009) Rv. 244919.
Nel presente giudizio la parte civile ha proposto ricorso diretto ex art 569 cpp e tuttavia con l'atto di impugnazione la ricorrente ha esplicitamente dedotto censure di motivazione illogica, derivandone quindi la conversione del ricorso in appello ex art 569/3 cpp. Si è invero gà chiarito che il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma, lett . e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Così: (Sez. 4, Sentenza n. 1189 del 10/10/2018 Ud. (dep. 11/01/2019) Rv. 274834. In senso conforme. Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014 Ud. (dep. 25/11/2014) Rv. 261208, anche con riguardo all'impugnazione proposta dal PM. PQM Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltanissetta per il giudizio. Deciso 15.2.2022 Il consigliere estensore Il Presidente E. de Gregor0 CORTE DI CASSAZI