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Sentenza — n. 17069/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic allegations of motivation defects and prohibited retrial of evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court ignored specific evidence regarding blood traces and misinterpreted witness testimony about the thefts. The court rejected these claims because the appeal failed to specify which exact parts of the reasoning were flawed and because the Supreme Court lacks the power to re-evaluate evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: An appeal alleging defects in the reasoning of a judgment must specify the precise parts of the reasoning that are contradictory or illogical; generic accusations of a lack of motivation are inadmissible, and the Supreme Court cannot re-evaluate the evidence presented by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic motivation defects prohibited retrial of evidence specificity requirement art 606 c.p.p. prova del DNA identificazione forense imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
vizio di motivazione lamentato presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di critica perché — senza le dovute specificazioni — indica tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 c.p.p.
Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, denunciando vizio di motivazione e travisamento della prova, nonché erronea applicazione dell'art. 192 cod.
Art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Tassone, con requisitoria scritta trasmessa per la precedente udienza del 16 dicembre 2020, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 1, D.L. 1/04/2021, n. 44
Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, denunciando vizio di motivazione e travisamento della prova, nonché erronea applicazione dell'art. 192 cod.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 192 cod. proc. pen
Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, denunciando vizio di motivazione e travisamento della prova, nonché erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non mass.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MOLA NICOLA nato a Termoli il 26/04/1984 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, K. Tassone, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Campobasso ha riformato la pronuncia di assoluzione, emessa nei confronti di Nicola Di Mola, dal Tribunale di Larino, il 18 ottobre 2017, dichiarando l'imputato responsabile del concorso nei reati di furto tentato e consumato commessi, in data 22 agosto 2012, in danno del titolare del bar Kiss e di Tangarelli Graziano, con condanna del predetto alla pena di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, denunciando vizio di motivazione e travisamento della prova, nonché erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Si contesta che la Corte d'appello abbia trascurato del tutto i motivi che avevano indotto il teste di polizia giudiziaria a riconoscere nel ricorrente la persona che si dava alla fuga all'atto dell'intervento dei militari, per il tentato furto al bar Kiss. Inoltre, si valorizza, quanto all'altro furto ai danni di Tangareli, che il teste escusso sul punto aveva affermato che la refurtiva era stata trovata nell'appartamento del Di Mola, ma in luogo accessibile a tutti i membri della sua famiglia.

Si sostiene, infine, che la Corte d'appello avrebbe trascurato la valutazione degli esiti degli esami ematici relativi alle tracce di sangue lasciate da ignoti malfattori, reali autori dei fatti ascritti a Di Mola. Sarebbe, poi, illogico ritenere esclusa la responsabilità di Di Mola soltanto per uno dei tre furti oggetto dell'imputazione originaria quando si tratta di fatti avvenuti tutti in un'unica notte, da parte delle medesime persone cui appartengono le tracce ematiche — non attribuite al Di Mola — reperite presso l'immobile nella disponibilità di Di Girolamo, terzo dei derubati. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, K.

Tassone, con requisitoria scritta trasmessa per la precedente udienza del 16 dicembre 2020, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1/04/2021, n. 44, come convertito, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile. vizio di motivazione lamentato presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di critica perché — senza le dovute specificazioni — indica tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non mass. sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Quanto al dedotto travisamento della prova, si osserva che la censura risulta integralmente versata in fatto e propone una (ri) lettura delle fonti di prova inibita a questa Corte. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Quanto alla dedotta erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., si osserva che la censura è genericamente posta e non calibrata rispetto alla adeguata valutazione del compendio probatorio svolto, in sede di appello, congruamente e in aderenza ai canoni di cui all'art. 192 cod. proc. pen. La Corte territoriale, peraltro, non trascura l'esito negativo dell'esame ematico, tanto da aver confermato l'assoluzione quanto al delitto ai danni di Di Girolamo, ma ha valorizzato, con motivazione non manifestamente illogica ed assolutamente convergente verso l'unica ricostruzione possibile, elementi di prova univoci (reperimento della refurtiva del furto ai danni di Tagarelli a casa dell'imputato il giorno dopo i fatti, deposizione dei testi di polizia giudiziaria, quanto all'accertata presenza del Di Mola arrampicato sulla finestrella del locale bar Kiss, al momento dell'arrivo della polizia giudiziaria) conducenti all'affermazione della responsabilità dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio.2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara C laselice Eduardo De Gregorio