Sentenza — n. 17064/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Fermo Varenna, avv. Natale Arculeo, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23 gennaio 2020 che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Milano ha condannato l'imputato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 7, comma 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386. Il difensore ha articolato le censure in due motivi. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha omesso di accertare, quanto idolo del delitto, l'effettiva ricezione da parte del ricorrente del provvedimento amministrativo di interdizione all'emissione di assegni e, quanto all'elemento oggettivo, l'effettiva sussistenza e validità del provvedimento medesimo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 17064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di norme processuali in relazione agli artt. 505 e 546 cod. proc. pen., lamenta che la Corte territoriale, nel dispositivo della sentenza, ha omesso di indicare il capo d'imputazione ascritto al Varenna e gli estremi della sentenza impugnata, confermando una sentenza del Tribunale di Sondrio, in realtà mai pronunciata.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Varenna Fermo, nato a Montano Lucino (CO) il 01/11/1943; avverso la sentenza del 23/01/2020 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Perla Lori, che ha concluso per la declaratoria di annullamento senza rinvio per morte dell'imputato; preso atto della comunicazione del 31 maggio 2021 con la quale il difensore ha trasmesso copia del certificato dì morte del ricorrente, deceduto il 15/04/2021 in Erba (CO).
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Fermo Varenna, avv. Natale Arculeo, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23 gennaio 2020 che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Milano ha condannato l'imputato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 7, comma 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386. Il difensore ha articolato le censure in due motivi. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha omesso di accertare, quanto idolo del delitto, l'effettiva ricezione da parte del ricorrente del provvedimento amministrativo di interdizione all'emissione di assegni e, quanto all'elemento oggettivo, l'effettiva sussistenza e validità del provvedimento medesimo.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di norme processuali in relazione agli artt. 505 e 546 cod. proc. pen., lamenta che la Corte territoriale, nel dispositivo della sentenza, ha omesso di indicare il capo d'imputazione ascritto al Varenna e gli estremi della sentenza impugnata, confermando una sentenza del Tribunale di Sondrio, in realtà mai pronunciata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato e, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Invero, nelle more del procedimento, in data 15 aprile 2021 è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte rilasciato il 16 settembre 2021 dal Comune di Erba (CO). Per l'effetto, il reato contestato al ricorrente è estinto con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non risultando dal testo del provvedimento impugnato l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il giorno 08 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Elena Carusillo Rossella Catena i Un. jAL ) CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA- 2