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Sentenza — n. 16246/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16246/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16246/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CARBONE ANGELO nato a POZZUOLI il 23/01/1953 2. DEL GIUDICE AGNESE nata a POZZUOLI il 19/01/1958 avverso il decreto del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16246/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il decreto ricorrono Carbone Angelo e Del Giudice Agnese, con un unico atto a firma del comune difensore, proponendo un solo motivo che denuncia la inosservanza dell'art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011 sotto il profilo della ritenuta sperequazione tra i redditi percepiti e il valore del bene confiscato. Per Carbone vengono depositate note difensive a sostegno del ricorso.

Parole chiave

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attribuzione dell'abitazione familiare comunione domestica costi d'alloggio abitazione individuale acquisto di fondi valore venale dell'immobile
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. CARBONE ANGELO nato a POZZUOLI il 23/01/1953 2. DEL GIUDICE AGNESE nata a POZZUOLI il 19/01/1958 avverso il decreto del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli ha confermato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca applicata nei confronti di Carbone Angelo e avente ad oggetto un immobile sito in Quarto Flegreo (NA), via Scarlatti n. 4, intestato a Del Giudice Agnese, moglie del proposto.

2. Avverso il decreto ricorrono Carbone Angelo e Del Giudice Agnese, con un unico atto a firma del comune difensore, proponendo un solo motivo che denuncia la inosservanza dell'art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011 sotto il profilo della ritenuta sperequazione tra i redditi percepiti e il valore del bene confiscato. Per Carbone vengono depositate note difensive a sostegno del ricorso.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. I giudici di merito rilevano che: - l'immobile confiscato è stato acquistato da Carbone e Del Giudice il 22 giugno 2004 dietro versamento di un corrispettivo di 68mila euro derivante dalla accensione di un mutuo ipotecario; - il 18 dicembre 2008 i coniugi hanno simulato la vendita alla Del Giudice della quota del Carbone; - i redditi familiari percepiti dai coniugi negli anni in rassegna erano irrisori ed erano incompatibili con il pagamento della rata di mutuo. 3.2. I ricorrenti sostengono che: - la Corte di appello avrebbe compiuto una analisi parziale della documentazione prodotta; - la Corte di appello sarebbe incorsa in un "manifesto travisamento del fatto" in relazione alla convivenza del nucleo familiare del Carbone, composto dalla moglie e dai figli Antonio e Riccardo; - le entrate familiari "sono idonee, anche se con qualche difficoltà, a pagare l'importo dovuto all'istituto di credito". 3.3.

Si tratta di censure che si risolvono in generici assunti che non rientrano nel vizio di violazione di legge, unico deducibile in questa sede. 3.4. L'esito dei ricorsi principali non viene scongiurato dalle note difensive. Si tenta di riportare il motivo proposti sui binari della violazione di legge, senza però riuscirvi, dato il vizio che inficia l'impugnazione principale si riverbera sugli atti successivi.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe a M ria Morosini Stefro Palla r 'e 'Alt CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSI