Italian Court dismisses appeal by defense lawyer lacking special power and raising inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible because the filing lawyer lacked a special power of attorney and the grounds raised were outside the scope of Article 625-bis of the Criminal Procedure Code. The defense attorney argued for the application of more favorable penal norms regarding a life sentence for a crime committed in Spain, but the court noted the absence of special authorization and the improper nature of the legal arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 122 c.p.p.: The extraordinary appeal against a Cassation ruling is inadmissible if filed by a defense lawyer without a special power of attorney, and grounds such as violation of law or lack of motivation are excluded if they fall outside the specific scope of material or factual errors defined in Article 625-bis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAGIOLO MARCO nato a ROMA il 20/06/1956 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore del condannato Fagiolo Marco ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis cpp, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Prima Sezione Penale in data 3 Giugno 2021, depositata il 15 Settembre 2021, che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso inerente la sentenza di condanna all'ergastolo.
1. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla disapplicazione di norme penali più favorevoli ribadendo l'illegalità della pena perpetua inflitta al condannato per un delitto commesso in Spagna, Paese nel quale non è prevista dall'ordinamento. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità.
Il ricorso straordinario è inammissibile. Occorre rilevare che dagli atti a disposizione del Collegio e dalla nomina a difensore da parte dell'interessato si ricava che il difensore che ha redatto l'atto di impugnazione ora in esame, avvocato Pammolli, è privo di procura speciale ed è, pertanto, privo di legittimazione attiva. In / tal senso è consolidata la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato il principio, h in relazione all'abrogato art 625 ter cpp rpg applicabile all'istituto in esame per identità della natura eccezionale dell'impugnazione, per il quale è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.
Nella motivazione si è chiarito che l'art. 625-ter cod. proc. pen. è norma di stretta interpretazione, preclusiva dell'applicabilità dell'art. 571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito. (Sez. 2, Sentenza n. 40914 del 24/09/2015 Cc. (dep. 12/10/2015 ) Rv. 264590. In senso conforme : Sez. 5, Sentenza n. 14058 del 16/02/2016 Cc. (dep. 07/04/2016 ) Rv. 266552. Principio ribadito dalla più recente Sez. 5, Sentenza n. 18315 del 25/03/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276039 con preciso riferimento alla disposizione ex art 625 bis cpp.
Per altro verso deve constatarsi che il ricorso presentato per motivi non consentiti. Infatti, secondo la consolidata e condivisibile elaborazione di questa Corte l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.
Ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme / sostanziali e processuali. Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016 Cc. (dep. 23/01/2017 ) Rv. 268953. Il ricorso in esame, avendo esplicitamente lamentato la violazione di legge ed il vizio di carenza di motivazione, si pone al di fuori del legittimo perimetro di impugnazione tracciato dalla disposizione di cui all'art 625 bis cpp.
Per i motivi suesposti il ricorso deve dichiarasi inammissibile ed, ai sensi dell'art 616 cpp, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di euro quattromila alla Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio dr Sterno e v` r -th- cu, CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCEL