Cassation court dismisses appeal on trademark counterfeiting, ruling gross negligence irrelevant for danger crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Fall Kabe inadmissible, upholding the lower court's conviction for trademark counterfeiting. The defense argued that the defendant's lack of professional expertise and the poor quality of goods negated the 'gross negligence' required for the crime, but the court rejected this. The court ruled that for crimes of danger like counterfeiting, the mere existence of a dangerous act suffices, making the specific intent to deceive or the sophistication of the goods irrelevant to the crime's constitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 cod. pen.; The crime of counterfeiting is a danger crime where the mere use of a counterfeit mark constitutes the offense, rendering the element of gross negligence or the sophistication of the goods irrelevant to its constitution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALL KABE nato il 31/03/1979 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; ucyto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO cpe ha concluso chiedendo ", • 1-<•;,e;‘, S'IA, •Z' , " ' udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 13.6.2018 nei confronti di Fall Kabe, dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 4.000,00 di multa, con i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione.
2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, mediante due distinti atti a firma, rispettivamente, dell' Avv.to Carlo Alberto Cova e dell'Avv.to Stefano Mannironi, rispettivamente difensore d'ufficio e di fiducia.
3. Il ricorso a firma dell'Avv. Carlo Alberto Cova è affidato a due motivi, con i quali si contestano, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 474 cod. pen.. Si censura l'iter motivazionale dell'impugnata sentenza laddove la Corte d'Appello esclude la grossolanità del reato di falso contestato facendo esclusivo riferimento alla qualifica rivestita dal teste Gugliotta, funzionario doganale, pur avendo lo stesso precisato di esprimere valutazioni "a livello personale" e non in qualità di esperto di settore, evidenziando altresì come la scadente qualità della merce potesse essere riconosciuta "ictu °cuti" senza che fosse necessario l'ausilio di specifiche competenze professionali.
In merito alla ritenuta sussistenza dell'offensività del bene giuridico tutelato, deduce l'erronea applicazione dell'art. 474 cod. pen. laddove la Corte d'Appello, ritenendo che il comune cittadino ben possa ignorare la tipologia di materiali utilizzati dalle case produttrici, non ha considerato che quelli cui inerisce il reato contestato sono beni di lusso, destinati ad una precisa tipologia di consumatori, in grado di desumere la grossolanità della contraffazione dalla qualità scadente degli stessi. In tal senso, rileva l'insussistenza dell'indefettibile presupposto del reato contestato, costituito dallo sviamento della clientela determinato dall'idoneità dell'azione ad ingenerare confusione nei marchi.
4. Il ricorso a firma dell'avv. Stefano Mannironi, articola due motivi. 2.1. Con il primo motivo, previa richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., e comunque considerando il ricorso integrativo di quello proposto dal difensore d'ufficio nei termini di legge, deduce la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, posto che, nonostante la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio dell'atto di nomina del difensore di fiducia, contenente altresì la nuova elezione di domicilio dell'imputato, né il difensore, né l'imputato ricevevano notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., del decreto di citazione a giudizio e della sentenza di condanna, avendo appreso l'imputato dell'avvenuta definizione del procedimento soltanto a mezzo del difensore d'ufficio Avv.
Carlo Alberto Cova, rivoltosi all'imputato per comunicare l'intervenuta condanna del medesimo e richiedere il pagamento dei compensi per l'attività svolta nei due gradi di giudizio. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 474 cod. pen., rilevando l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Censura anzitutto l'esclusione della grossolanità del falso contestato, risultando agli atti pacifica, poiché non contestata dalla corte territoriale, la qualità scadente della totalità degli oggetti sequestrati.
Quanto all'elemento psicologico, osserva che l'imputato proveniva dalla Grecia, dove evidentemente tale mercanzia viene liberamente venduta nei mercati senza alcun controllo o sanzione, circostanza che ha indotto lo stesso ad acquistare la merce nella piena convinzione di agire nella legalità. Sulla scorta di quanto disposto dal comma terzo dell'art. 474 cod. pen., osserva altresì come non possa pretendersi che un fatto possa costituire reato se tale non è considerato nel luogo in cui viene effettuato l'acquisto del materiale, non avendo il giudice, peraltro, nel caso di specie, accertato la normativa attualmente vigente in Grecia.
Indi si insta, innanzitutto, per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello, e comunque considerando il ricorso integrativo di quello proposto dal difensore di ufficio nel termine di legge, per sentir dichiarare la nullità della sentenza di primo e secondo grado; nel merito, per l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste; e in via gradata ai sensi dell'art. 530 comma 2 del codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve darsi atto che i ricorsi in scrutinio, originariamente confluiti in due distinti procedimenti, entrambi fissati per l'udienza del 14.2.2022, sono ora trattati congiuntamente in quanto i rispettivi procedimenti sono stati riuniti, avendo essi ad oggetto la medesima pronuncia di appello emessa nei confronti dell'imputato Fall Kabe; in particolare questo Collegio all'udienza del 14.2.2022 disponeva, in considerazione della rilevata identità soggettiva (stesso ricorrente) ed oggettiva (stessa sentenza impugnata), la riunione del procedimento recante n. RG. 8337/2021 a quello avente n. RG. 8030/2021.1.Ciò posto, passando al vaglio dei ricorsi, si osserva che essi sono entrambi inammissibili. 1.1.Quanto all'istanza di restituzione nel termine per impugnare, avanzata ai sensi dell'art. 175, comma 2, del codice di rito, nella sua antecedente formulazione, si rappresenta che essa non è ammissibile, non versandosi nell'ambito di processo contumaciale; sicchè il ricorso tardivamente proposto dall'avv.
Mannironi è inammissibile. D'altronde, il diritto d'impugnazione può essere esercitato autonomamente da ciascun difensore di uno stesso imputato, con la proposizione di autonomi atti, sempre che - in ossequio al principio di unicità dell'impugnazione - al momento di presentazione del successivo atto di appello o di ricorso non sia già decorso il termine per il gravame e non sia intervenuta una decisione sull'impugnazione proposta da uno dei soggetti legittimati (cfr. ex multis, Sez. 1, n. 11600 del 09/01/2019, Rv. 274922-01); nel caso di specie l'unico ricorso tempestivamente proposto rimane quello del difensore di ufficio. 1.2.
In ogni caso si osserva che quanto deducono entrambi i ricorsi sotto il profilo della grossolanità della contraffazione è manifestamente infondato. Ed invero, come è stato già condivisibilmente affermato da questa Corte, ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., un marchio si intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso ii solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti - grafici, fonetici o visivi - tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio "forte", sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019, Rv. 277049 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la contraffazione per essere stato utilizzato un segno distintivo di una nota griffe, in particolare una campana aperta, anche se all'interno della stessa era contenuta una scritta differente); e integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 - 01;
Sez. 5, Sentenza n. 5260 del 11/12/2013, dep. 03/02/2014, Rv. 258722 - 01). Alla luce di tali argomenti devono ritenersi assorbite le altre censure mosse che ruotano sempre intorno alla grossolanità della contraffazione - per materiale adoperato o altro ; laddove il motivo sull'elemento soggettivo, oltre che evidenziare aspetti non rilevanti ai fini che occupano, adduce anche circostanze di fatto che, com'è noto, non sono valutabili in sede di legittimità.
2. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza di rimessione in termini, nonché il ricorso avverso la sentenza impugnata e condanna l'imputato al pagamento delle spese proces- suali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ref