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Sentenza — n. 16179/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for lack of specific grounds and procedural prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16179/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and the procedural prescription of the offense. The appellant argued that facts were misvalued and the original judgment erred in assessing liability, but failed to articulate specific legal or factual criticisms against the lower court's reasoning. Consequently, the Court ruled that the appeal was generic and procedurally barred, ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for lack of specificity when the appellant fails to explicitly state and argue the critical points regarding the facts or law underlying the contested decision, and the offense is subject to prescription.

Parole chiave

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lack of specificity procedural prescription inadmissible appeal generalized grounds court costs lesioni colpose lesione al piede causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Slinnani Oukacha, nato in Marocco il 27/08/1947 avverso la sentenza del 22/10/2020 del Tribunale di Latina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Oukacha Slinnani avverso la sentenza del 9 aprile 2019 del Giudice di pace di Latina che aveva assolto il predetto dalle imputazioni di ingiuria e lesione personale e aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di percosse ai danni di Alfredo Nalli e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa. In particolare, il Tribunale ha ritenuto i motivi di appello assolutamente generici.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Oukacha Slimani, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato, al pari del Giudice di pace, nel valutare i fatti e che le risultanze processuali non consentirebbero di pervenire ad un'affermazione di penale responsabilità e comunque i motivi di appello non erano affatto specifici. Era stato il Nalli ad aggredire l'imputato che aveva perfino riportato lesioni personali, affatto valutate dal Giudice di pace.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come già osservato dal Tribunale, le Sezioni Unite hanno affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso di specie, l'odierno ricorrente, nel proporre appello non aveva attaccato le ragioni poste dal Giudice di pace a base della sua decisione e si è limitato ad affermare che le prove erano state mal valutate e che il Nalli aveva aggredito l'imputato, senza specificare perché gli argomenti addotti a sostegno della decisione non potevano essere condivisi. In sostanza, l'appellante non ha mosso una critica ragionata alla motivazione della sentenza di primo grado, oppure, con il terzo motivo, ha invocato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, non avvedendosi che tali attenuanti erano state già applicate e che non era stata applicata alcuna aggravante da bilanciare con dette attenuanti.

2. Stante la inammissibilità del secondo motivo di ricorso, anche il primo motivo risulta inammissibile per manifesta infondatezza. L'inammissibilità dell'impugnazione, ostando alla instaurazione del rapporto processuale, preclude altresì il rilievo della prescrizione, anche laddove questa fosse già maturata al momento della impugnazione.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Enrico Vittorio Stanislao Scarlini CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENAL