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Sentenza — n. 16174/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16174/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16174/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 9 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Simone Perin per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Al Perin si contesta di avere falsamente denunciato lo smarrimento della carta di identità che egli aveva lasciato presso un canile a garanzia del pagamento di una somma di denaro occorrente alla sterilizzazione di un cane da lui adottato.

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen; Sentenza — n. 16174/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 483 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Al Perin si contesta di avere falsamente denunciato lo smarrimento della carta di identità che egli aveva lasciato presso un canile a garanzia del pagamento di una somma di denaro occorrente alla sterilizzazione di un cane da lui adottato.

Parole chiave

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inganno sull'identità documenti d'identità identificazione credibile pseudonimo identità elettronica perenzione del diritto

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 9 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Simone Perin per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Perin Simone, nato a Brescia il 14/12/1986 avverso la sentenza del 19/05/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 9 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Simone Perin per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Al Perin si contesta di avere falsamente denunciato lo smarrimento della carta di identità che egli aveva lasciato presso un canile a garanzia del pagamento di una somma di denaro occorrente alla sterilizzazione di un cane da lui adottato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Simone Perin, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale si duole della mera apparenza della motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta al motivo di appello volto a contestare l'affermazione della sua penale responsabilità ed in particolare la sussistenza dell'elemento soggettivo; il comportamento dell'imputato appariva così illogico da rendere inverosimile la sussistenza del dolo; in realtà, la falsa denuncia dipendeva dalla abituale assunzione di sostanze stupefacenti da parte dell'imputato, che versava in uno stato di distacco dalla realtà.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata e puntuale motivazione indicando le ragioni della infondatezza del motivo di gravame diretto a sostenere la assenza dell'elemento soggettivo. Difatti, la Corte di appello ha illustrato le ragioni che portano a ritenere che il Perin, al momento della falsa denuncia, fosse ben consapevole della circostanza che la sua carta di identità non era stata smarrita, ma lasciata il giorno prima in custodia al canile a garanzia del suo obbligo di provvedere al pagamento delle spese occorrenti alla sterilizzazione del cane.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Enrico Vittorio Stanislao Scarlini CORTE DI CASSAZIO V SEZIONE E4ALE DEPOS N AN ELLERIA.0