Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 16150/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16150/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16150/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza deliberata il 29/11/2019, la Corte di appello di Napoli, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del 12/11/2014 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato Vincenzo Mocerino responsabile del reato di furto - aggravato dal fatto commesso in più di tre persone e dal rilevante danno patrimoniale - di un articolato con semirimorchio contenente l'intero carico di 650 colli del valore complessivo di circa un milione di euro e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 2 di reclusione e di euro 200 di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 16150/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il giudice di appello che la partecipazione concorsuale di questi ultimi - ossia di Sannino e di Mocerino - non è esclusa dal mancato riconoscimento nei loro confronti da parte di Vincenzo Coppola, il quale non era presente nella fase dello scarico e dell'impossessamento della merce contenuta sull'autocarro. A carico del ricorrente, invero, vengono in rilievo le dichiarazioni accusatorie del coimputato Alessandro Esposito, il quale ha riferito che Sannino e Mocerino erano addetti a scaricare la merce; dopo l'intervento della polizia e l'arresto per rapina, i due si erano meravigliati della qualificazione del fatto, essendo a conoscenza del carattere simulato della rapina.

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per atto illecito aggravamento della pena altri capi d'accusa risarcimento alle vittime di reati gravi addebiti penali truffa aggravata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOCERINO VINCENZO nato a NAPOLI il 22/09/1983 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 29/11/2019, la Corte di appello di Napoli, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del 12/11/2014 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato Vincenzo Mocerino responsabile del reato di furto - aggravato dal fatto commesso in più di tre persone e dal rilevante danno patrimoniale - di un articolato con semirimorchio contenente l'intero carico di 650 colli del valore complessivo di circa un milione di euro e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 2 di reclusione e di euro 200 di multa.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Mocerino, attraverso il difensore Avv. Giuseppe Biondi, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione circa le doglianze proposte con l'atto di appello in ordine ai dati probatori valorizzati a sostegno della conferma del giudizio di colpevolezza e, segnatamente, all'inconferenza delle dichiarazioni rese dal coimputato Alessandro Esposito rispetto alla necessità di acquisire una prova certa della conoscenza, in capo al ricorrente, della provenienza della merce che stava scaricando da un furto commesso dai coimputati, nonché alla non univoca interpretazione della condotta di Mocerino all'atto del controllo e alla valutazione delle dichiarazioni di Miliardi, che smentivano quelle di Esposito. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla conferma della sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, complessivamente valutato, deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità. 2.1. Per una migliore disamina delle censure articolate dal ricorso, mette conto far precedere il loro scrutinio da un sintetico riferimento alla ricostruzione del fatto e del ruolo del ricorrente operata dalla sentenza impugnata, nonché dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Vincenzo Coppola, conducente dell'autocarro sottratto, si era accordato con Luca Miliardi per inscenare una finta rapina (inizialmente prospettata dal primo in sede di denuncia, poi modificata con una successiva memoria in cui riconosceva il ruolo svolto, con conseguente riqualificazione del fatto in termini di furto), alla cui realizzazione, nella fase della sottrazione dell'autocarro, avevano preso parte anche Alessandro Esposito e Salvatore Pirozzi, che si era messo alla guida dell'autocarro oggetto della simulata rapina per dirigersi nel deposito della ditta Frallicciardi dove lavorava Carmine Sannino, che, insieme con Vincenzo Mocerino, era preposto allo scarico della merce contenuta sull'autocarro.

Osserva il giudice di appello che la partecipazione concorsuale di questi ultimi - ossia di Sannino e di Mocerino - non è esclusa dal mancato riconoscimento nei loro confronti da parte di Vincenzo Coppola, il quale non era presente nella fase dello scarico e dell'impossessamento della merce contenuta sull'autocarro. A carico del ricorrente, invero, vengono in rilievo le dichiarazioni accusatorie del coimputato Alessandro Esposito, il quale ha riferito che Sannino e Mocerino erano addetti a scaricare la merce; dopo l'intervento della polizia e l'arresto per rapina, i due si erano meravigliati della qualificazione del fatto, essendo a conoscenza del carattere simulato della rapina.

Dal verbale di arresto, inoltre, si evince che, sorpresi mentre scaricavano frettolosamente insieme ai complici l'autocarro, i due si erano dati a precipitosa fuga, comportamento ritenuto dai giudici di merito significativo della consapevolezza della provenienza illecita della merce. 2.2. Le doglianze articolate dal ricorso non inficiano la tenuta logico- argonnentativa della motivazione della sentenza impugnata, in linea con la conforme sentenza di primo grado. Il ricorso lamenta l'inconferenza delle cilichiarazioni accusatorie di Alessandro Esposito, ma le stesse non si sono limitate a descrivere il ruolo di Mocerino quale addetto, nell'organizzazione del furto, a scaricare l'autocarro, ma hanno anche descritto la sua "meraviglia" in ordine all'iniziale qualificazione operata dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto (rapina), essendo consapevole della simulazione di tale reato e della reale natura del fatto furtivo, il che, all'evidenza, priva di consistenza le deduzioni del ricorrente (anche in punto di sussistenza di un previo accordo).

Del tutto generico è il riferimento alle dichiarazioni di Miliardi, mentre il dato relativo alla precipitosa fuga del ricorrente all'atto dell'intervento della polizia è valorizzato dai giudici di merito a riscontro della chiamata di correo di Esposito e, come è noto, «non si richiede che il riscontro integri la prova del fatto, giacché, se così fosse, perderebbe la sua funzione "gregaria", sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice e verrebbe meno la necessità di far leva anche sulla prova principale, ritenuta da sola non sufficiente», laddove «l'unico dato certo, evincibile da una corretta interpretazione della previsione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è costituito dall'esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi considerate devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità - nel senso di provenienza ab externo - rispetto alle dichiarazioni medesime, si da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità» (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina); il che rende ragione dell'infondatezza delle censure articolate al riguardo dal ricorso.

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto le censure articolate sul punto dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

La Corte distrettuale, invero, ha puntualmente correlato il giudizio sulla sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità al numero dei colli sottratti dall'autocarro (ben 650), laddove il - contestato - valore degli stessi è stato individuato, come deduce lo stesso ricorso, dall'attività di indagine della polizia giudiziaria e riportato in un'annotazione, pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato, mentre all'evidenza irrilevante è il recupero dei beni post factum da parte del proprietario.

4. Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.IM. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Caputo Rossella Catena (.)A-7) / CORTE DI