Ordinanza — n. 15645/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINOTTI PIETRO nato a MORTARA il 14/05/1974 avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; del PC MARIA FRANCESCA LOY uctit-e41--eftferrstyre Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Vinotti nei confronti della sentenza del 06/10/2021 con la quale il Tribunale di Alessandria ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, è inammissibile, in quanto la censura di assenza di adeguata motivazione in ordine alla mancata assoluzione e alla qualificazione giuridica (che è profilo diverso da una censura che investisse specificamente il profilo della qualificazione giuridica) si colloca al di fuori dello spettro dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 497-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15645/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINOTTI PIETRO nato a MORTARA il 14/05/1974 avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; del PC MARIA FRANCESCA LOY uctit-e41--eftferrstyre Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Vinotti nei confronti della sentenza del 06/10/2021 con la quale il Tribunale di Alessandria ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, è inammissibile, in quanto la censura di assenza di adeguata motivazione in ordine alla mancata assoluzione e alla qualificazione giuridica (che è profilo diverso da una censura che investisse specificamente il profilo della qualificazione giuridica) si colloca al di fuori dello spettro dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Eduardo De Grego o CORTE DI CASSAZIONE DEPOSITATA V SEZIONE PENALE IN CANCELLERIA21 API? 2022