Italian Court dismisses appeals regarding theft sentencing and foreign expulsion measure applicability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared three appeals inadmissible, rejecting requests to reduce sentences and apply foreign expulsion measures. Defendants argued for lighter penalties and safety measures, while the Prosecutor General contested the omission of expulsion. The court ruled that post-settlement challenges to sentence length are barred and that expulsion requires explicit judicial verification of social danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 235 cod. pen.: Post-plea agreement appeals challenging sentence length are inadmissible; foreign expulsion measures require explicit judicial verification of social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NIKOLLAJ ALFRED nato il 14/04/1985 LAMKJA MARK nato il 10/10/1994 PALUCA MARIO nato il 28/07/1992 nonché dal PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico dei predetti. avverso la sentenza del 12/12/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12/12/2019, il Tribunale di Cremona ha applicato a Alfred Nikkolaj, a Mark Lamkja e a Mario Paluca ex art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta dalle parti in relazione alle imputazioni di furto in abitazione aggravato e altro.
2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Cremona hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Fabrizio Cardinali, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e degli artt. 81 e 133 cod. pen., nonché vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
3. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 235 cod. pen. per omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
4. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Delia Cardia ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. In limine, rileva il Collegio che l'istanza di differimento dell'udienza di trattazione presentata nell'interesse di Mario Paluca non può essere accolta, in quanto essa non deduce dati oggettivi ostativi alla trattazione del ricorso all'udienza odierna (facendo anzi leva su istanze al pubblico ministero e al giudice di sorveglianza non ancora decise) e, comunque, non prospetta elementi giustificativi del rinvio anche del ricorso del Procuratore Generale avverso la medesima sentenza e nei confronti dello stesso Paluca.
2. Il ricorso degli imputati avverso la sentenza del 01/07/2021 è inammissibile, in quanto - non versandosi in ipotesi di penale illegale - proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103, tanto più che, anche prima della novella, del tutto consolidato era l'orientamento in tema di patteggiamento secondo cui, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena che non sia illegale (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467), risolvendosi, censure del genere, in una sorta di revoca della richiesta di applicazione concordata della pena non consentita dall'ordinamento processuale (Sez. 7, n. 42937 del 17/09/2013, Sterrantino).
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
3. Il ricorso del Procuratore Generale è manifestamente infondato, al lume del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale, sicché, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Jamal, Rv. 281123; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, Asna, Rv. 268303). Anche il ricorso del P.G., pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Rigettata l'istanza di rinvio proposta nell'interesse di Paluca Mario, dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso il 28/02/2022. Il Consigliere estensore I esidente Angelo Caput() Ma ia ssichelli CORTE v DI DEPOSITATA sEzIONE P