Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing outside statutory time limits and prior exclusion of statutory exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without formalities. The appellant challenged a first-instance judgment applying Article 444 of the Code of Criminal Procedure, arguing for a statutory exemption under Article 129. The lower court had already explicitly rejected the exemption based on arrest records and the defendant's own statements, which the Supreme Court deemed sufficient reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it was filed outside the specific time limits for challenging such decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against judgments applying Article 444 of the Code of Criminal Procedure are inadmissible if filed outside the specific time limits provided by Article 448, paragraph 2-bis, and must be declared de plano without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC EKREM nato a MONTEBELLUNA il 17/04/1987 avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 01/07/2021, il Tribunale di Torino, per quanto è qui di interesse ha applicato a Ekrem Halilovic ex art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta dalle parti in relazione alle imputazioni di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore avv. Roberto Capra denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione relativa all'insussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso avverso la sentenza del 01/07/2021 è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103, tanto più che il giudicante giudice ha espressamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. richiamando, tra l'altro, i verbali di arresto e di sequestro, nonché le dichiarazioni ammissive dell'imputato: si tratta di motivazione, che, anche sulla base della costante giurisprudenza di legittimità anteriore alla novella (Sez.
U., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. U., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. U., 25 novembre 1998, Messina), è adeguata ai parametri richiesti in considerazione della speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente 1ngelo Capu tp Ma 1( (Q(kiv CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE L LERIA DEPOSITA-VA IN C