Sentenza — n. 15313/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BACAJ PARLIND nato il 17/03/1970 avverso l'ordinanza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sefiite le conclusioni del PG et, 'O:te 17k.9 1.Con ricorso per cassazione si impugna il provvedimento emesso dal Tribunale di Pesaro che ha dichiarato inammissibile l'atto di appello depositato dal difensore di Bacaj Parlind in data 15 Febbraio 2021 avverso la sentenza emessa dal medesimo tribunale in data 17/11/2020, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di bancarotta semplice. In particolare, si deduce col primo motivo l'inosservanza degli articoli 592 del codice di rito e 24 comma 6 bis e sexies della legge 176/2020 che ha convertito il decreto legge 137/2020, avendo il Tribunale di Pesaro, con l'ordinanza impugnata, erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto privo di sottoscrizione digitale da parte del difensore.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 15313/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'art.3 del predetto provvedimento specifica, in particolare, che l'atto informatico «- sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata» e che «le tlpologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitaimente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante». La modifica apportata in sede di. conversione al comma 4, pertanto, si limita a recepire una specifica tecnica che - pur in assenza di espressa indicazione normativa - era stata già richiesta dal provvedimento della DGSIA.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BACAJ PARLIND nato il 17/03/1970 avverso l'ordinanza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sefiite le conclusioni del PG et, 'O:te 17k.9
RITENUTO IN FATTO
1.Con ricorso per cassazione si impugna il provvedimento emesso dal Tribunale di Pesaro che ha dichiarato inammissibile l'atto di appello depositato dal difensore di Bacaj Parlind in data 15 Febbraio 2021 avverso la sentenza emessa dal medesimo tribunale in data 17/11/2020, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di bancarotta semplice. In particolare, si deduce col primo motivo l'inosservanza degli articoli 592 del codice di rito e 24 comma 6 bis e sexies della legge 176/2020 che ha convertito il decreto legge 137/2020, avendo il Tribunale di Pesaro, con l'ordinanza impugnata, erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto privo di sottoscrizione digitale da parte del difensore.
L'ordinanza in questione è errata in quanto si basa sulla, a sua volta errata, attestazione che la cancelleria ha posto sulla sentenza impugnata. Si censura altresì, col secondo motivo, il provvedimento impugnato laddove dichiara l'esecutività di una sentenza diversa da quella impugnata. 2.11 Sostituto Procuratore presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. 3.La difesa insiste nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. 1.Ed invero, alla stregua degli ulteriori atti prodotti dal ricorrente, dai quali desumersi la sussistenza della firma digitale in relazione al ricorso in scrutinio, trasmesso telematicamente all'indirizzo P.e.c. del Tribunale di Pesaro, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato. In virtù del disposto normativo di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' consentito il deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia.
Con apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalita' di invio. Al comma 6 bis è altresì previsto che << Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico e' sottoscritto digita/mente secondo le modalità' indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digita/mente dal difensore per conformità all'originale.
L'art.3 del predetto provvedimento specifica, in particolare, che l'atto informatico «- sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata» e che «le tlpologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitaimente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante». La modifica apportata in sede di. conversione al comma 4, pertanto, si limita a recepire una specifica tecnica che - pur in assenza di espressa indicazione normativa - era stata già richiesta dal provvedimento della DGSIA.
2. Ne discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio. Così deciso il 14/02/2022. Il Consiglie estensore Il Presidente Renat Sessa StegAo Palla .)4' CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE