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Ordinanza — n. 15310/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15310/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15310/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA Di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 2306/21 pronunciata nella camera di consiglio del 17 settembre 2021 da questa Sezione della Corte di Cassazione nei confronti di ACQUAVIVAGIOVANNI BATTISTA nato a SANREMO il 27/12/1963; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto procedersi alla correzione; rilevato che, con sentenza n. 2306/21 resa nel procedimento n. 14183/2021 a carico di ACQUAVIVA Giovanni Battista all'esito della udienza del 17 settembre 2021 questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Roma, disponendo il rinvio ad altra Sezione per nuovo esame; che, nella parte motiva della sentenza n. 2306/2021, sono presenti alcuni errori materiali al punto n. 1 del "Ritenuto in fatto".

Regesto Legislator

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art. 130 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 15310/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, gli errori riguardano: la indicazione della Corte di appello (Roma, in luogo di quella di "Genova"), e del Tribunale ( Velletri, anziché di "Imperia"); il nominativo del ricorrente (Carmine Caputo, in luogo di "Giovanni Battista Acquaviva"), quello della società fallita (C.V.S. Trasporti s.r.l. anziché "C'è sole e sole s.r.l."), e la data del fallimento (12/03/2013, in luogo di "30/06/2009"); il ruolo del ricorrente (amministratore di fatto, anziché "amministratore unico" della fallita); il fatto-reato per cui Acquaviva aveva riportato condanna nelle sedi di merito (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, invece della sola "bancarotta fraudolenta patrimoniale").

Parole chiave

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rettifiche finanziarie accertamento inesatto dei fatti bancarotta fraudolenta sviamento della giustizia errore contabile colpa d'organizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 2306/21 pronunciata nella camera di consiglio del 17 settembre 2021 da questa Sezione della Corte di Cassazione nei confronti di ACQUAVIVAGIOVANNI BATTISTA nato a SANREMO il 27/12/1963; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto procedersi alla correzione; rilevato che, con sentenza n. 2306/21 resa nel procedimento n. 14183/2021 a carico di ACQUAVIVA Giovanni Battista all'esito della udienza del 17 settembre 2021 questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Roma, disponendo il rinvio ad altra Sezione per nuovo esame; che, nella parte motiva della sentenza n. 2306/2021, sono presenti alcuni errori materiali al punto n. 1 del "Ritenuto in fatto".

In particolare, gli errori riguardano: la indicazione della Corte di appello (Roma, in luogo di quella di "Genova"), e del Tribunale ( Velletri, anziché di "Imperia"); il nominativo del ricorrente (Carmine Caputo, in luogo di "Giovanni Battista Acquaviva"), quello della società fallita (C.V.S. Trasporti s.r.l. anziché "C'è sole e sole s.r.l."), e la data del fallimento (12/03/2013, in luogo di "30/06/2009"); il ruolo del ricorrente (amministratore di fatto, anziché "amministratore unico" della fallita); il fatto-reato per cui Acquaviva aveva riportato condanna nelle sedi di merito (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, invece della sola "bancarotta fraudolenta patrimoniale").

A pag. 4 - punto 4 - risulta erroneamente indicata la Corte di appello di Milano anziché quella di Genova. che, con decreto del 11 ottobre 2021, il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, ex art. 130 cod.proc.pen , alla correzione del predetto errore materiale; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, dovuto a un refuso informatico, essendo stati riportati dati relativi ad altro procedimento; che tanto può agevolmente desumersi dalla circostanza che sono riportati correttamente, nella intestazione della predetta sentenza, i dati anagrafici del ricorrente nonché quelli relativi all'autorità giudiziaria che emise la sentenza impugnata, mentre, nel corpo della motivazione, nel "considerato in diritto", sono stati fatti corretti riferimenti alla sentenza impugnata e, quindi, alla vicenda oggetto di giudizio, con richiami testuali, in coerenza con la statuizione decisoria; considerato che, trattandosi di errori materiali non determinanti nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte può disporre, come dispone, farsi luogo, ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen., alla correzione degli stessi nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale della sentenza.

P.Q.M.

Dispone correggersi la sentenza della Corte di cassazione n. 230621 del 17 settembre 2021 nei confronti di Acquaviva Giovanni Battista nel senso che, nella parte motiva, a pag. 2.1 del ritenuto in fatto, dove è scritto: " la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del tribunale di Velletri, che aveva dichiarato Carmine Caputo colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore di fatto della Cvs Trasporti srl, dichiarata fallita con sentenza del 12 marzo 2013" deve leggersi: " la Corte di appello di Genova, in riforma della decisione del tribunale di Imperia, che aveva dichiarato Giovanni Battista Acqua viva colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale amministratore unico della "C'è sole e sole srl", dichiarata fallita con sentenza del 30 giugno 2009"; inoltre a pag. 4.4 del considerato in diritto, dove è scritto Corte di appello di Milano, deve leggersi corte di appello di Genova.

Manda la cancellaria per le annotazioni di competenza. Così deciso in Roma, 08 febbraio 2022 Ti Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte Il Presidente M Vessichelli CORTE DI CASSAZIONE V SEZION