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Sentenza — n. 15306/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15306/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15306/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Genova — investito del riesame reale proposto da Mandich Carlo, quale persona sottoposta ad indagini — ha confermato il decreto con cui il pubblico ministero ha disposto il sequestro probatorio dei libri e delle scritture contabili della Biasotti Group s.r.l. riferiti a specifiche annualità in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 2621 cod. civ..

Regesto Legislator

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art. 2621 cod. civ; Sentenza — n. 15306/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Parole chiave

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sequestro di documenti inchiesta per appropriazione indebita mandato di perquisizione atti istruttori accesso dei giornalisti agli atti sequestro investigativo

Disposizioni normative citate

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art. 2621 cod. civ
riferiti a specifiche annualità in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 2621 cod. civ..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MANDICH CARLO nato a GENOVA il 17/01/1963 avverso l'ordinanza del 09/09/2021 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Genova — investito del riesame reale proposto da Mandich Carlo, quale persona sottoposta ad indagini — ha confermato il decreto con cui il pubblico ministero ha disposto il sequestro probatorio dei libri e delle scritture contabili della Biasotti Group s.r.l. riferiti a specifiche annualità in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 2621 cod. civ..

2. Ricorre Mandich Carlo, tramite il difensore, proponendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. La censura si articola su due distinti profili: - la inutilizzabilità dell'atto perché compiuto la scadenza del termine delle indagini preliminari; - il carattere esplorativo del provvedimento. Su entrambi i fronti la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame sarebbe mancante.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Circa la dedotta inutilizzabilità del sequestro, va osservato che, come ha già spiegato il Tribunale, secondo ius receptum, l'ipotetico decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma dà luogo soltanto alla inutilizzabilità — su istanza di parte — della prova acquisita attraverso tale atto (Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459; Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337). Le pronunce di legittimità appena citate specificano che la verifica sull'utilizzabilità non va effettuata in termini assoluti, eliminando l'atto in via preventiva, ma è riservata, invece, al momento in cui l'atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole.

3. Sul secondo profilo il ricorrente ha già ottenuto una corretta risposta da parte del Tribunale: va escluso che il decreto di sequestro abbia carattere esplorativo, poiché l'atto contiene una chiara elencazione dei documenti da ricercare e acquisire, nonché il legame probatorio che gli stessi presentano ai fini della ricostruzione del fatto-reato ipotizzato.

4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/02/2022 Il Consigliere estensore residente Elisabetta Ma "a7orosini Maria essichelli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA