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Ordinanza — n. 15304/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for patent error in sentencing agreement qualification under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15304/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Razmadze Niko inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied an aggravating circumstance to the sentencing agreement, but the Court held that such challenges are limited to manifest errors. Consequently, the Court ruled that the alleged qualification error did not meet the strict threshold of being immediately obvious and devoid of any room for debate.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: In appeals against sentencing agreements, legal qualification errors are admissible only if they constitute a manifest error, meaning the qualification must be immediately obvious and clearly eccentric to the charge without any room for debate.

Parole chiave

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sentencing agreement appeal manifest error standard legal qualification error cassation inadmissibility Italian criminal procedure rapina qualificata aggravamento della pena truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, poiché la censura si colloca, per come prospettata, al di fuori dello spettro applicativo dei vizi denunciabili ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
45176 del 20/10/2021) è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 624, cod. pen.
pen., la pena concordata in relazione al reato di cui agli art. 624, 625, primo comma, n.
Art. 625, cod. pen.
In particolare, si rileva che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.
art. 444 cod. proc. pen
45176 del 20/10/2021) è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione al reato di cui agli art.
art. 448 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, poiché la censura si colloca, per come prospettata, al di fuori dello spettro applicativo dei vizi denunciabili ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., che ha circoscritto l'ambito della ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 — 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZMADZE NIKO nato il 05/06/1986 avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Razmadze Niko (e di altro coimputato, la cui posizione è stata definita con ordinanza di questa Corte n. 45176 del 20/10/2021) è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione al reato di cui agli art. 624, 625, primo comma, n. 2 e 4, cod. pen. In particolare, si rileva che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. non sarebbe ravvisabile alla stregua della lettura degli atti, dell'enunciazione del fatto nell'atto di esercizio dell'azione penale, della stessa motivazione della sentenza).

2. Il ricorso è inammissibile, poiché la censura si colloca, per come prospettata, al di fuori dello spettro applicativo dei vizi denunciabili ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., che ha circoscritto l'ambito della ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha ritenuto che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 — 01) 2.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente/ s_.. •useppe De Marzo Grazia Ror'Arya Miccoli /L7/ CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLER