Cassation court annuls appeal judgment for aggravated assault and sentencing due to lack of new trial and missing mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment regarding aggravated assault and the overall sentencing while leaving the conviction for the minor contravention intact. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by reforming the acquittal into a conviction without ordering a new trial and failed to address generic mitigating circumstances or conditional suspension requests. The court ruled that the appellate court must have ordered a new trial under Article 603 of the Criminal Procedure Code and remanded the case for a new examination of the aggravated offense and sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 3-bis c.p.; Art. 624 c.p.p.: When an appellate court reforms an acquittal into a conviction based on a different evaluation of decisive statements, it must order a new trial; failure to do so or to address requests for mitigating circumstances and conditional suspension warrants annulment of the specific points.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTELLI ANTONIO nato a MESSINA il 24/07/1948 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e í ricorsi; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina — pronunciando sull'appello proposto dal pubblico ministero e sul ricorso per cassazione presentato dal difensore dell'imputato avverso la sentenza dì primo grado che aveva assolto Antonio Castelli dal delitto di lesioni personali aggravate (capo A) e lo aveva dichiarato colpevole per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 (capo B) — ha affermato la responsabilità del predetto imputato anche per il reato di cui al capo A), confermando la condanna per quello di cui al capo B).
2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia l'inosservanza dell'art. 603, cod. proc. pen., per avere il giudice di appello riformato l'assoluzione in condanna senza rinnovare l'istruzione. 2.2. Con il secondo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo evidenzia il difetto assoluto di motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo è fondato. 2.1. La Corte di appello, investita del gravame del pubblico ministero, è pervenuta alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A) sulla scorta di una diversa valutazione delle dichiarazioni decisive rese dalla persona offesa. In tale ipotesi, a mente dell'art. 603, comma 3-bis cod. pen., il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, adempimento omesso dalla Corte di appello di Messina.
3. Sono del pari fondati il secondo e il terzo motivo, afferenti al trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui al capo B). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche si fonda sulla valutazione del fatto nel suo complesso e, quindi, dipende dalla affermazione di responsabilità anche per il reato di cui al capo A). Sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta. Discende, quanto al capo B), che l'annullamento deve essere limitato a detti punti e che diviene definitiva, ex art. 624 cod. proc. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato in rassegna.
Non risulta maturato il termine di prescrizione del reato contravvenzionale, poiché, rispetto alla data di commissione del fatto (2 marzo 2017) e al termine massimo di prescrizione (2 marzo 2022), occorre tenere conto di 158 giorni di sospensione così computati:- 91 giorni dal 6 dicembre 2019 al 6 marzo 2020 per adesione del difensore all'astensione; - 3 giorni dal 6 marzo 2020 al 9 marzo 2020 per adesione all'astensione; - 64 giorni per sospensione c.d. "Covid" in conseguenza del rinvio dell'udienza del 30 aprile 2020 (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432).
4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di lesioni aggravate e al complessivo trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni aggravate e al complessivo trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 15/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta MariMorosini Stefas CORTE DI CASSAZIONE