Criminal appeal upheld where defense counsel's refusal of plea extinguishes crime without special power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision that extinguished the crime due to a tacit acceptance of the victim's remission. The appellant argued that his defense lawyer's refusal to accept the remission should have invalidated the tacit acceptance, despite the lawyer lacking a special power of attorney. The court ruled that while a special power is required to accept a remission, it is not needed to refuse one, thereby establishing facts contrary to the victim's will.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 155, primo comma, cod. pen.; The tacit acceptance of a victim's remission is presumed absent from facts indicating a contrary will, and a defense counsel's refusal without a special power of attorney constitutes such contrary will.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Teodori Ferdi, nato a Cortona il 11/03/1973 avverso la sentenza del 12/01/2021 del Giudice di pace di Arezzo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Arezzo ha dichiarato non doversi procedere a carico di Ferdi Teodori per il delitto di minaccia perché estinto per remissione della querela.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Ferdi Teodori, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale si duole della violazione della legge penale per avere il Giudice di pace ritenuto che la remissione della querela fosse stata accettata tacitamente in difetto dei relativi presupposti. Il Giudice di pace aveva ritenuto che, essendo stato notificato all'imputato il decreto di citazione a giudizio contenente l'avviso che la sua mancata comparizione sarebbe stata ritenuta quale tacita manifestazione di accettazione della remissione della querela e non essendo egli comparso, la remissione fosse stata accettata per facta concludentia, nonostante il difensore di fiducia avesse manifestato in udienza la sua contraria volontà; in particolare, il Giudice di pace aveva ritenuto irrilevante l'opposizione del difensore perché quest'ultimo non era munito di procura speciale per rifiutare la remissione.
Sostiene, allora, il ricorrente, che il difensore di fiducia non doveva necessariamente essere munito di procura speciale per manifestare la contraria volontà dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. E' ben vero che le Sezioni Unite hanno affermato che l'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, primo comma, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato (Sez. U, n. 27610 del 25/05/2011, Marano, Rv. 250201). Tuttavia, come affermato dalle stesse Sezioni Unite, tale principio opera e «l'accettazione si presume, purché non vi siano fatti indicativi di una volontà contraria del querelato che si trovi in grado di accettare o rifiutare».
Anche in altre occasioni questa Corte di cassazione ha affermato che la mancata comparizione del querelato preventivamente avvisato della remissione ritualmente proposta può essere considerata come accettazione della remissione, in assenza di fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare la querela (Sez. 5, n. 4229 del 09/12/2008, dep. 2009, Rv. 242951; Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412). Nel caso di specie l'imputato ha nominato un difensore di fiducia, il quale ha manifestato la volontà del suo assistito di non accettare la remissione della querela, cosicché ricorrono quegli altri elementi indicativi della volontà contraria dell'imputato che impediscono di ritenere sussistente una tacita accettazione.
Si consideri pure che l'art. 155 cod. pen. richiede la procura speciale in capo al difensore per accettare la remissione della querela, ma non per rifiutarla.
2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Arezzo per il giudizio.Incidentalmente deve osservarsi che non risulta chiaramente che sia stata contestata l'aggravante della gravità della minaccia, cosicché non appare sussistente la competenza del Tribunale. Né può ritenersi sussistente un interesse del ricorrente ad essere giudicato per un reato più grave ed eccedente la competenza del giudice di pace (vedi Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Siano, Rv. 266887).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Arezzo. Così deciso il 10/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Arz- CORTE 01 CASSAVONE