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Sentenza — n. 15286/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15286/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15286/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 5 luglio 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di Diego Agosti per i delitti di falso in cambiali e tentata truffa e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante del nesso teleologico contestata in relazione al delitto di falso ed alla recidiva reiterata e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. All'Agosti si contesta di avere falsificato alcune cambiali e poi di averle 1,` utilizzate per un tentativo di truffa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15286/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'Agosti si contesta di avere falsificato alcune cambiali e poi di averle 1,` utilizzate per un tentativo di truffa.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale ripetizione dell'indebito falsificazione di monete restituzione speciale risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Agosti Diego, nato a Romano di Lombardia il 29/06/1977 avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 5 luglio 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di Diego Agosti per i delitti di falso in cambiali e tentata truffa e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante del nesso teleologico contestata in relazione al delitto di falso ed alla recidiva reiterata e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. All'Agosti si contesta di avere falsificato alcune cambiali e poi di averle 1,` utilizzate per un tentativo di truffa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Diego Agosti, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale si duole della contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Evidenzia che la Corte di appello, pur ammettendo che egli ha provveduto al risarcimento parziale del danno, al contempo contraddittoriamente sostiene che egli non ha mostrato segni significativi di resipiscenza per quanto commesso; non chiarisce in tal modo perché il parziale risarcimento sarebbe inidoneo a giustificare una mitigazione della pena.

3. Il ricorso è fondato. La motivazione della conferma del trattamento sanzionatorio risulta contraddittoria, atteso che la Corte di appello, pur ammettendo il parziale risarcimento del danno, esclude che tale comportamento possa essere valutato quale segno di resipiscenza, senza illustrare le ragioni di tale conclusione, cosicché la motivazione risulta contraddittoria e carente.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso il 10/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Enrico Vittorio Stanislao Scarlini CORTE DI CASSA