Sentenza — n. 15282/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Rover Alberto e Cominelli Domenico per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, loro ascritto nella rispettiva qualità di amministratore di diritto e amministratore di fatto della "Luxury Shoes" s.r.I., società dichiarata fallita il 5 maggio 2010; mentre ha escluso la recidiva contestata nei confronti di Rover, e, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto ad anni due la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. legge fall.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 15282/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici di primo e secondo grado non specificano se si tratti di una ipotesi di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta (la Corte di appello, in alcuni passaggi utilizza una terminologia equivoca che richiama la irregolare tenuta, o la "mal tenuta" delle scritture contabili); è certo, però, che la condotta accertata è riconducibile, in ogni caso, alla prima delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., vale a dire a quella "a dolo specifico", rappresentato dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori 3.2.1.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ROVER ALBERTO nato a MILANO il 26/08/1961 2. COMINELLI DOMENICO nato a BRESCIA il 12/03/1968 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore di Domenico Cominelli, avv. Alessandro Bertoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Rover Alberto e Cominelli Domenico per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, loro ascritto nella rispettiva qualità di amministratore di diritto e amministratore di fatto della "Luxury Shoes" s.r.I., società dichiarata fallita il 5 maggio 2010; mentre ha escluso la recidiva contestata nei confronti di Rover, e, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto ad anni due la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. legge fall.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori, articolando i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
3. Rover Alberto si affida a due motivi. 3.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. In realtà il fatto dovrebbe essere ricondotto alla ipotesi di cui all'art. 217 legge fa Il. 3.2. Con il secondo lamenta vizio argomentativo in merito al concorso nel reato, dato che le prove raccolte hanno dimostrato che la società era gestita da Cominelli Domenico; mentre Rover ha ricoperto la carica di amministratore per pochi mesi ed è stato l'unico a collaborare con gli organi del fallimento.
4. Cominelli Domenico propone un unico motivo analogo al primo motivo coltivato dal Rover. Il ricorrente approfondisce la tematica del dolo nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, alla luce degli arresti giurisprudenziali in materia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati.
2. È inammissibile il secondo motivo di ricorso proposto da Rover Alberto — attinente alla responsabilità dell'imputato — in quanto versato in fatto e meramente riproduttivo di censure già sottoposte al vaglio della Corte distrettuale, che le ha risolte con motivazione immune da vizi logici (cfr. pag. 9 sentenza impugnata).
3. Sono fondate, invece, le censure coltivate dai ricorrenti con riguardo al vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato. 3.1 La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative:-quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; - quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;
Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 legge fall. (prima ipotesi), tuttavia è necessario che la condotta sia sorretta da dolo specifico; occorre, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita a titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992). 3.2 Nel caso in esame il fatto materiale accertato dai giudici di merito, sulla scorta delle indicazioni fornite dal curatore fallimentare, consiste nella "totale assenza di documentazione sociale e contabile successiva al 31 ottobre 2008" (pag. 2 sentenza impugnata).
I giudici di primo e secondo grado non specificano se si tratti di una ipotesi di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta (la Corte di appello, in alcuni passaggi utilizza una terminologia equivoca che richiama la irregolare tenuta, o la "mal tenuta" delle scritture contabili); è certo, però, che la condotta accertata è riconducibile, in ogni caso, alla prima delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., vale a dire a quella "a dolo specifico", rappresentato dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori 3.2.1.
Il Tribunale tralascia completamente di affrontare la questione sull'elemento soggettivo. La Corte di appello, investita di gravame sul punto, si limita a sostenere che la "mal tenuta delle scritture contabili" (rectius la sottrazione, distruzione, omessa tenuta) è stata "consapevole e volontaria" (pag. 10), senza alcun riferimento al dolo specifico e segnatamente al fatto che gli imputati abbiano agito allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.4. Tale vizio motivazionale comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso il 08/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta' Maria Morosini CORTE DI CASSAZIONE V SE