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Sentenza — n. 15276/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against convictions for violence and knife carrying, rejecting arguments of limited conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15276/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Renda Bruno and Renda Antonio inadmissible, upholding their convictions for violence and carrying a knife. The defendants argued that Bruno's act of taking keys did not constitute coercion and that Antonio did not carry a knife, claiming the lower court erred in fact-finding. The court rejected these claims, ruling that forcibly taking the bus keys created a temporary loss of control over the vehicle, constituting psychological coercion, and that the victim's testimony regarding the knife was credible and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. pen.; Art. 613 cod. pen.: The act of forcibly seizing vehicle keys, preventing immediate departure, constitutes coercion under violence private; mere complaint about evidence evaluation regarding a knife is inadmissible if supported by victim testimony.

Parole chiave

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violence private carrying a knife psychological coercion inadmissible appeal evidence evaluation reati contro la libertà personale reati violenti reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
Come ha sostenuto, correttamente, la Corte di appello, tale condotta è riconducibile al reato di cui all'art. 610 cod.
Art. 613 cod. pen.
Art. 23 comma 8 legge n. 176 del 2020
I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n.
art. 610 cod. pen
Come ha sostenuto, correttamente, la Corte di appello, tale condotta è riconducibile al reato di cui all'art. 610 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43563 del 21/06/2019, Fioretto
Sez. 5, n. 36082 del 09/07/2007, Ugliarolo
277126; Sez. 5, n. 36082 del 09/07/2007, Ugliarolo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. RENDA BRUNO nato a ERICE il 09/11/1990 2. RENDA ANTONIO nato a ERICE il 05/09/1996 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Renda Antonino per i reati di minaccia grave (capo C), porto di coltello in luogo pubblico (capo D), lesioni personali (capo E) e di Renda Bruno per i delitti di violenza privata (capo B) e lesioni personali (capo E). I delitti contro la persona sono stati tutti commessi ai danni di Bannino Livio, conducente di un autobus.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando due motivi. 2.1 Con il primo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata (capo B). Renda Bruno si sarebbe limitato a prendere le chiavi dell'autobus, tenendole per pochi istanti e restituendole subito dopo. In una simile condotta non potrebbe ravvisarsi alcuna coartazione della libertà psichica del conducente dell'autobus. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione circa la contravvenzione di cui al capo D). Nessuno delle persone che ha assistito ai fatti ha riferito che Renda Antonino avesse impugnato un coltello.

3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. I ricorsi sono inammissibili.

5. Il primo motivo di ricorso, che riguarda il capo B ascritto a Renda Bruno, è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno ritenuto provato il seguente fatto: «Renda Bruno, con fare prepotente e senza alcuna autorizzazione, si era impossessato delle chiavi di accensione del bus, spegnendo il motore del mezzo e impedendo a Bannino, per alcuni minuti, di ripartire per proseguire il suo servizio di trasporto di linea» (pag. 3 sentenza impugnata). Come ha sostenuto, correttamente, la Corte di appello, tale condotta è riconducibile al reato di cui all'art. 610 cod. pen., dato che l'impossessamento violento delle chiavi del mezzo genera una costrizione nel conducente del mezzo stesso, il quale perde, sia pure temporaneamente, il potere di utilizzo del veicolo e, quindi, di riprendere la marcia, così da subire una limitazione della propria libertà psichica (Sez. 5, n. 43563 del 21/06/2019, Fioretto, Rv. 277126; Sez. 5, n. 36082 del 09/07/2007, Ugliarolo, Rv. 237727).

6. Il secondo motivo di ricorso, che riguarda il capo D ascritto a Renda Antonino, esula dal novero dei vizi deducibili. La critica si risolve in mere doglianze circa la valutazione delle prove ed è meramente riproduttiva di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata): sul porto del coltello ha riferito Bannino Livio, il quale ha descritto nei particolari l'arma che ha avuto modo di osservare bene, dato che Renda Antonino gliel'ha mostrata per ben due volte, accompagnando il gesto con la "pertinente" minaccia verbale di "tagliare" la vittima .

7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/02/2022 Il Consigliere e9tensore Elisabetta M riaiMorosini Maria CORTE DI CASSAZIONE V SEZiONE PENALE