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Sentenza — n. 13421/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the prosecution for defamation requires a private complaint which was not filed.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Siracusa Tribunal's conviction for defamation because the criminal action was procedurally barred. The Public Prosecutor argued that no private complaint (querela) was filed by the victim, a condition required for this offense. Consequently, the court held that the prosecution could not have been initiated without this essential procedural prerequisite.

Regesto Legislator

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Art. 595 cod. pen.; The criminal action for defamation is subject to a private complaint requirement, and the prosecution is inadmissible if such complaint has not been lodged by the offended party.

Parole chiave

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defamation criminal action private complaint requirement procedural inadmissibility querela di parte public prosecution limitation perseguimento penale per diffamazione atti impugnabili promozione dell'accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 595 cod. pen.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha dichiarato Carbè Giuseppe colpevole del reato di cui all'art. 595 cod. pen., così riqualificando il fatto in origine contestato ai sensi degli artt.
Art. 337 cod. pen.
Art. 341-bis cod. pen.
Art. 23 comma 8 legge n. 176 del 2020
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n.
art. 595 cod. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha dichiarato Carbè Giuseppe colpevole del reato di cui all'art. 595 cod. pen., così riqualificando il fatto in origine contestato ai sensi degli artt.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: CARBÈ GIUSEPPE nato a AVOLA il 07/07/1996 avverso la sentenza del 23/03/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata in mancanza di querela; lette le conclusioni del difensore, avv. Marcello Iantorno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha dichiarato Carbè Giuseppe colpevole del reato di cui all'art. 595 cod. pen., così riqualificando il fatto in origine contestato ai sensi degli artt. 337 e 341-bis cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, che deduce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. Il ricorso è fondato.

5. Il reato di cui all'art. 595 cod. pen. è procedibile a querela di parte. Nella specie non risulta sporta querela da parte della persona offesa, come rileva la stessa parte pubblica impugnante.

6. Consegue che l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di una condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in quanto l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di condizione di procedibilità. Così deciso il 09/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta MarL ryìlorosini Rossella Catena CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELI_EBIP, - 7 P1/4P