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Sentenza — n. 13419/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13419/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13419/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina ha confermato la sentenza del 5 novembre 2019 del Giudice di pace di Messina che aveva affermato la penale responsabilità di Lucia Santa Gullotta e Rosario Salvatore Caltabiano per il delitto di lesione personale ai danni di Giuseppina Gullotta e della sola Lucia Santa Gullotta anche per il delitto di minaccia e li aveva condannati alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 578 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13419/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Lucia Santa Gullotta e Rosario Salvatore Caltabiano, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si dolgono dell'omesso rilievo della estinzione dei reati per effetto della prescrizione. Evidenziano che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sospeso il termine di prescrizione del reato dal 2 dicembre 2014 al 7 luglio 2015 a seguito del legittimo impedimento del difensore, mentre in tale ipotesi la sospensione non poteva eccedere i sessanta giorni dalla fine dell'impedimento, come invece prescritto dall'art. 159 cod. pen. Riducendo la durata della sospensione, i reati erano estinti per prescrizione già prima della sentenza di secondo grado.

Parole chiave

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termine di sospensione estensione della procedura restituzione del termine scaduto durata di protezione rinvio del dibattimento revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
All'udienza del 2 dicembre 2014 il processo è stato rinviato per impedimento del difensore collegato ad altro concomitante impegno professionale, cosicché il termine di prescrizione è rimasto sospeso per soli sessanta giorni dalla data appena citata, ai sensi dell'art. 159 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ne consegue che risulta violato l'art. 129 cod. proc. pen.
art. 578 cod. proc. pen
L'annullamento non travolge gli effetti civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.2.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Gullotta Lucia Santa, nata a Fiumefreddo di Sicilia il 16/01/1963 2. Caltabiano Rosario Salvatore, nata a Mascali il 01/10/1959 avverso la sentenza del 08/09/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, ferme restandole statuizioni civili; lette le richieste del difensore della parte civile Giuseppina Gullotta, avv. Mario Eugenio Loiacono, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali e ha fatto pervenire conclusioni scritte;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina ha confermato la sentenza del 5 novembre 2019 del Giudice di pace di Messina che aveva affermato la penale responsabilità di Lucia Santa Gullotta e Rosario Salvatore Caltabiano per il delitto di lesione personale ai danni di Giuseppina Gullotta e della sola Lucia Santa Gullotta anche per il delitto di minaccia e li aveva condannati alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Lucia Santa Gullotta e Rosario Salvatore Caltabiano, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si dolgono dell'omesso rilievo della estinzione dei reati per effetto della prescrizione. Evidenziano che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sospeso il termine di prescrizione del reato dal 2 dicembre 2014 al 7 luglio 2015 a seguito del legittimo impedimento del difensore, mentre in tale ipotesi la sospensione non poteva eccedere i sessanta giorni dalla fine dell'impedimento, come invece prescritto dall'art. 159 cod. pen. Riducendo la durata della sospensione, i reati erano estinti per prescrizione già prima della sentenza di secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato. All'udienza del 2 dicembre 2014 il processo è stato rinviato per impedimento del difensore collegato ad altro concomitante impegno professionale, cosicché il termine di prescrizione è rimasto sospeso per soli sessanta giorni dalla data appena citata, ai sensi dell'art. 159 cod. pen. I delitti sono stati commessi in data 1 giugno 2013 e il termine massimo sarebbe scaduto in data 1 dicembre 2020. Il termine, tuttavia, è rimasto sospeso per sessanta giorni dal 2 dicembre 2014 per l'impedimento di cui si è detto sopra, nonché dal 20 novembre al 5 marzo 2019, a seguito di plurime astensioni del difensore dalle attività di udienza, per complessivi 165 giorni.

Il termine di prescrizione è quindi maturato il 15 maggio 2021, ossia prima della sentenza di appello. Ne consegue che risulta violato l'art. 129 cod. proc. pen. che imponeva alla Corte di appello di rilevare la estinzione del reato per prescrizione. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio ai soli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione. L'annullamento non travolge gli effetti civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.2. Non può essere accolta la domanda della parte civile di condanna dei ricorrenti al pagamento in suo favore delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.

I ricorrenti, limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione dei reati prima della sentenza di appello, ma dopo la sentenza di primo grado, non hanno inteso impugnare le statuizioni civili della sentenza di appello e peraltro il loro ricorso è stato accolto, cosicché non ricorre la soccombenza degli imputati rispetto alla parte civile che solo può giustificare la condanna alla rifusione delle spese da questa sostenute. Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato; ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione de qua (Sez. 5, n. 11272 del 23/09/1998, Cucumazzo, Rv. 211516;

Sez. 6, n. 49864 del 29/11/2013, Talone, Rv. 258133; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio ai soli effetti penali la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Rigetta la domanda della parte civile di liquidazione delle spese sostenute per il giudizio di legittimità. Così deciso il 03/02/2022. Il Consigliere estensore (II Presidente Mict}ele Romano - dileppe, e Ma o CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE P