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Sentenza — n. 12870/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal against appellate court's sentence recalculation in continued offense execution proceedings. Appeal fails due to lack of specific reasoning for satellite crime penalties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12870/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Angelo Costantino's appeal against the Naples Court of Appeal's order recalculating his sentence for a continued offense during execution proceedings. The appellant argued the lower court failed to provide specific reasons for the high penalties assigned to satellite crimes, particularly regarding drug trafficking. The court rejected this claim, noting that while the Supreme Court had recently clarified the need for distinct reasoning on penalty increases, this new rule did not apply retroactively to the specific remand case governed by the principle of 'tempus regit actum'.

Regesto Legislator

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Art. 623, 671 cod. proc. pen.; Art. 132-133 cod. pen.; In remand proceedings following annulment, the judge must apply the legal principle established in the annulling judgment even if subsequently superseded by a new Supreme Court ruling, as the new jurisprudence does not constitute a new element of law applicable to the specific remand.

Parole chiave

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reato continuato giudizio di rinvio principio di tempus regit actum calcolo della pena motivazione del giudice sentenza di annullamento procedimento esecutivo recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 623 cod. proc. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4127 del 24/6/2021, Pizzone
Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla
Sez. 6, n.14433 del 14/1/2020, Geraci
Sez. 6, n.14433 del 14/1/2020, Geraci, 278848).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO ANGELO nato a MADDALONI il 18/01/1988 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, decidendo in sede di esecuzione, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza del 2.2.2021), ha rideterminato la pena del reato continuato nei confronti di Angelo Costantino, avuto riguardo ai reati oggetto di condanna nelle pronunce 19.7.2016 e 17.3.2016 della Corte d'Appello di Napoli, entrambe divenute irrevocabili, ritenendo pena base quella relativa al capo 1C della sentenza del 17.3.2016 (condanna a dodici anni e sei mesi di reclusione) ed aumentando per ciascuno dei reati-fine la sanzione, fino a giungere alla pena complessiva finale di anni 21 e mesi 6 di reclusione, che, ridotta per il rito abbreviato, si è attestata in quattordici anni e quattro mesi di reclusione.

2. Avverso la sentenza propone ricorso Angelo Costantino, tramite il difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo vizio di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica, invocando gli artt. 623, 671 cod. proc. pen. e 132-133 cod. pen. La difesa del ricorrente ritiene che la Corte territoriale non si sia espressa sulle ragioni che hanno indotto a fissare le pene relative ai reati satellite nella misura anche piuttosto elevata indicata in sentenza, in particolar modo avuto riguardo al delitto di associazione finalizza al traffico di stupefacenti per cui ha computato la pena in misura quasi identica a quella individuata dal giudice della cognizione. Sussisterebbe, invece, obbligo di motivazione al riguardo.

3. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Collegio evidenzia come, in effetti, le Sezioni Unite abbiano chiarito recentemente che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 4127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269). La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Il provvedimento impugnato nel caso di specie, d'altra parte, non fa cenno alle ragioni specifiche che hanno indotto il giudice a determinare la sanzione, per ciascuno degli aumenti di pena disposti in relazione ai reati satellite, nella misura prescelta.

Il giudice del rinvio, e cioè la Corte d'Appello in sede di esecuzione, si è solo limitato a decidere nell'ambito del vincolo di rinvio, correggendo le modalità di calcolo della pena per il reato continuato secondo le indicazioni prescritte dalla giurisprudenza di legittimità dominante. Ed infatti, il precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione era stato annullato per l'erroneità della modalità di calcolo della pena del reato continuato in fase esecutiva, effettuato in contrasto con il consolidato orientamento secondo cui, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 255845).

3. Tanto premesso, il Collegio rileva che la regola interpretativa delle Sezioni Unite Pizzone non è applicabile al giudizio di rinvio, alla luce della sua sopravvenienza rispetto alla sentenza di annullamento della Prima Sezione Penale, in ragione del condivisibile principio secondo cui, in tema di giudizio di rinvio, sussiste l'obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie, salvo restando che il mutamento giurisprudenziale integra un "nuovo elemento" di diritto, utile per eventuali determinazioni future, ove consentite (cfr.

Sez. 6, n.14433 del 14/1/2020, Geraci, 278848). Ed infatti, come è stato chiarito nella pronuncia richiamata, il regime di stabilità delle sentenze delle Sezioni Unite, conseguente alla novella dell'art.618 cod. proc. pen., non consente di assimilare il mutamento giurisprudenziale alla successione di leggi processuali nel tempo applicabili anche nel giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento, in base al principio "tempus regit actum". Nel caso di specie, data anche la natura del procedimento di esecuzione, l'annullamento aveva limitato il punto oggetto di rinvio alla rideterminazione del calcolo secondo il principio di scorporo complessivo già indicato.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non è, poi, ultroneo rappresentare come, in considerazione della gravità di alcuni dei plurimi reati accertati a carico del ricorrente e posti in continuazione, gli aumenti siano stati opportunamente differenziati, ciascuno in via autonoma, e non risultano orientati comunque nella misura massima consentita, sicchè è ben leggibile la logica sanzionatoria che li ha determinati. 3.1. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Mati rancaccio Steppo Palla CORTE DI CASSA