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Sentenza — n. 12861/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and manifest unfoundedness regarding asset seizure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12861/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gianfranco Melillo inadmissible for lack of standing and manifest unfoundedness. Melillo argued that a life insurance sum should be exempt from seizure due to mandatory confiscation rules and fallacy of property rights under bankruptcy law. The court ruled that Melillo had no interest in challenging the release of funds since he could not claim restitution if confiscation applied, and the dispute over fund destination belongs to the bankruptcy court, not the criminal tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 322-bis c.p.p.; Art. 324, comma 8 c.p.p.; Art. 46, n. 5 r.d. 267/1942: An appeal against the release of seized assets is inadmissible if the appellant lacks a concrete interest in restitution or if the underlying property rights dispute is reserved for the competent bankruptcy judge.

Parole chiave

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mandatory confiscation preliminary investigation judge bankruptcy curator lack of standing manifest unfoundedness asset seizure release criminal procedure appeal assicurazione per le perdite patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 322-bis cod. proc. pen.
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 322-bis cod.
Art. 324, comma 8 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 324, comma 8, cod.
Art. 46, n. 5 r.d. n. 267 del 1942
267 del 1942, salvo il caso in cui si tratti di beni rientranti tra quelli indicati dall'art. 46 r.d.
Art. 42 r.d. n. 267 del 1942
Essendo il Melillo stato dichiarato fallito, quale socio della società di fatto tra lo stesso ed altre società tra le quali anche la Smeraldo Immobiliare s.r.I., l'amministrazione dei suoi beni compete alla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 42 r.d.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 322-bis cod. proc. pen
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 322-bis cod.
artt. 2909 cod. civ
Il Giudice delegato al fallimento, con decreto del 19 febbraio 2021, aveva disposto che la somma fosse acquisita all'attivo fallimentare per la distribuzione ai creditori, ma avverso detto decreto era stato promosso un nuovo reclamo al Collegio, in quanto emesso in contrasto con gli artt. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli
L'indagato è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di misure cautelari reali solo in quanto egli vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Melillo Gianfranco, nato a Montecorvino Rovella il 28/04/1967 avverso la ordinanza del 17/05/2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo il rinvio del procedimento ad altra udienza e, in subordine, il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., da Gianfranco Melillo avverso l'ordinanza con la quale in data 26 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha revocato il sequestro preventivo della somma di euro 116.226.67 derivante dalla liquidazione della polizza vita intestata al predetto Melillo — disposto dal predetto Giudice per le indagini preliminari con decreto del 5 novembre 2000 in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale — e ha ordinato la consegna di detta somma alla curatela del fallimento di Gianfranco Melillo, Smeraldo Immobiliare s.r.I., Turismo Immobiliare s.r.I., Gestioni Patrimoniali s.r.l. e Smeraldo Resort s.r.l..

Secondo l'ipotesi accusatoria, la somma impiegata per la sottoscrizione della polizza vita intestata al Melillo deriverebbe direttamente dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso dal Melillo, in quanto egli avrebbe trasferito in data 30 marzo 2010 dal conto corrente della società Smeraldo Immobiliare s.r.I., successivamente dichiarata fallita, la somma di euro 100.000,00 utilizzata per sottoscrivere in pari data la polizza vita con la Axa Assicurazioni s.p.a..

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Gianfranco Melillo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la somma sopra indicata, in quanto oggetto di una distrazione ai danni dei creditori delle società fallite, era soggetta a confisca obbligatoria e pertanto non poteva esserne revocato il sequestro in favore della curatela fallimentare. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen. e dell'art. 46, n. 5, r.d. n. 267 del 1942.

In particolare, sostiene che, essendo la somma oggetto di sequestro impignorabile, essa non rientrava tra i beni compresi nel fallimento e il Tribunale aveva errato nel ritenere che in relazione a detta somma il Melillo avesse subito lo spossessamento in conseguenza della dichiarazione di fallimento, come peraltro già affermato dal decreto del Tribunale fallimentare del 23 settembre 2020 non impugnato. Il Giudice delegato al fallimento, con decreto del 19 febbraio 2021, aveva disposto che la somma fosse acquisita all'attivo fallimentare per la distribuzione ai creditori, ma avverso detto decreto era stato promosso un nuovo reclamo al Collegio, in quanto emesso in contrasto con gli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. e volto ad aggirare il dictum del decreto collegiale del 23 settembre 2020.

In ogni caso, essendo la titolarità della somma oggetto di controversia, il sequestro non poteva essere revocato e doveva essere mantenuto, dovendo la decisione in ordine alla individuazione del titolare delle somme essere rimessa al giudice civile.

3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha chiesto, nell'ipotesi in cui non fosse accolta l'istanza di rinvio avanzata dal Procuratore generale, alla quale si è associato, l'accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. L'indagato è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di misure cautelari reali solo in quanto egli vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753). Il Melillo non ha interesse ad impugnare il provvedimento che ha disposto il dissequestro sostenendo che ricorra un'ipotesi di confisca obbligatoria, atteso che in tale ipotesi neppure potrebbe essere disposta la restituzione della somma in suo favore.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Essendo il Melillo stato dichiarato fallito, quale socio della società di fatto tra lo stesso ed altre società tra le quali anche la Smeraldo Immobiliare s.r.I., l'amministrazione dei suoi beni compete alla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 42 r.d. n. 267 del 1942, salvo il caso in cui si tratti di beni rientranti tra quelli indicati dall'art. 46 r.d. citato. Il ricorrente sostiene, appunto, che la somma derivante dal riscatto della polizza vita rientri nella previsione dell'art. 46, primo comma, n.

5. r.d. n. 267 del 1942 e che pertanto la somma non possa essere destinata al soddisfacimento dei creditori. Deve, allora, rilevarsi che non vi è questione in ordine alla titolarità della somma, quanto piuttosto in ordine alla possibilità che essa possa essere destinata al soddisfacimento dei creditori. Non ricorrendo una controversia in ordine alla proprietà della somma, ma essendovi questione in ordine alla sua destinazione, non risulta applicabile l'art. 324, comma 8, cod. proc. pen. e del tutto correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il dissequestro della somma in favore del curatore fallimentare.

Peraltro, nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari non si afferma che la somma debba necessariamente essere destinata al soddisfacimento dei creditori, ma solo che essa viene restituita alla curatela per i successivi adempimenti disposti dal Giudice delegato, i cui provvedimenti sono comunque suscettibili di reclamo e sono stati appunto reclamati dall'odierno ricorrente innanzi al Tribunale fallimentare. L'impignorabilità della somma e la applicabilità dell'art. 46, n. 5, r.d. n. 267 del 1942 è questione che costituisce oggetto del reclamo proposto dall'odierno ricorrente innanzi al Tribunale fallimentare.

In sostanza, il curatore dovrà comunque attenersi a quanto verrà deciso dal giudice civile in ordine alla destinazione da dare alla somma di cui è stato disposto il dissequestro, che è questione che non rileva in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil