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Sentenza — n. 12859/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls seizure order for cash but dismisses appeal regarding tools and car due to procedural limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12859/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a lower court's order declaring a seizure of cash null and void, remanding the case to determine the rightful recipient. The appellant argued that the seizure should be lifted immediately upon annulment, citing Supreme Court precedents, while the prosecution contended the seizure should remain pending further investigation. The Court ruled that restitution is mandatory for the cash unless another preventive measure exists, but dismissed the claim regarding the tools and vehicle due to the inadmissibility of the review request.

Regesto Legislator

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Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.; In case of annulment of a seizure order, the reviewing court must order restitution of the seized item unless a distinct preventive or conservatory seizure order mandates the continuation of the lien or the prohibition of restitution applies.

Parole chiave

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seizure probatorio restitution of seized goods annulment of seizure order preventive measures review of seizure procedural admissibility criminal procedure code restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
1 dell'ordinanza censurata) non possono essere restituiti a mente della previsione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690
(Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690).
Sez. 1, n. 31388 del 12/01/2021, Rv. 281757
Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019, Rv. 277927
281757; Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019, Rv. 277927; Sez.
Sez. 2, n. 46651 del 23/10/2012, Rv. 253897
277927; Sez. 2, n. 46651 del 23/10/2012, Rv. 253897).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC GURGEVKA nata a Palestrina il 18/04/2000 avverso l'ordinanza del 9/06/2021 della Tribunale di Potenza in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 settembre 2020 il Tribunale di Potenza in funzione di riesame dichiarava l'inammissibilità della richiesta di riesame avanzata nell'interesse dell'indagata Jovanovic Gurgevka, avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, in data 4 agosto 2020, perché inviata, a mezzo del servizio postale, in data 11 settembre 2020 e, quindi, oltre il termine consentito di giorni dieci dalla notifica del medesimo, avvenuta il 6 agosto 2020, con dies a quo dal giorno 1 settembre 2020, cessato il periodo feriale. 2.A seguito di ricorso proposto dall'indagata per il tramite del difensore, con il quale veniva dedotta violazione di legge quanto alla declaratoria di inammissibilità, essendo stata la richiesta di riesame inoltrata, a mezzo del servizio postale, il dieci settembre e non in data 11 settembre 2020, quindi, il decimo giorno dalla cessazione del periodo feriale, questa sezione Quinta penale, con sentenza n. 19408 — 21 del 31 marzo 2021, ha annullato senza rinvio il provvedimento censurato, rimandando gli atti al Tribunale di Potenza per il corso ulteriore. 3.Con l'ordinanza in esame, il Tribunale, con riferimento alla medesima richiesta, ha dichiarato inammissibile il riesame proposto, in relazione alla vettura Fiat Croma e nullo il decreto impugnato, quanto agli altri beni oggetto del disposto sequestro.

4. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagata, per il tramite del difensore, denunciando l'illegittimità della rilevata nullità del provvedimento con il quale il pubblico ministero aveva disposto il vincolo, rilevando che trattandosi di annullamento di sequestro probatorio, doveva seguire la restituzione delle cose sequestrate, negata dal Tribunale sulla base della non individuabilità del soggetto beneficiario avente diritto, non potendo, il giudice dell'impugnazione, accertarlo accedendo al merito.

Né potrebbe applicarsi al sequestro probatorio, la regola di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. Si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo la quale, in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, il Tribunale del riesame deve disporre la restituzione del bene, salvo che il vincolo non debba permanere in ragione di un distinto provvedimento di sequestro conservativo o preventivo ovvero non operi il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690).

Né, infine, si potrebbe far valere la destinazione del bene alla confisca tenuto conto che detto provvedimento può essere adottato soltanto quando vi sia stato un precedente provvedimento di sequestro. 5.11 Procuratore generale presso questa Corte, L. Giordano, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento censurato.i

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1. Invero, nel caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio da parte del Tribunale del riesame, questo deve sempre disporre la restituzione del bene, in caso in cui il vincolo non sia destinato a permanere per altro provvedimento di sequestro, ovvero ove non operi il divieto di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690). 1.1.Ai fini, poi, di individuare il soggetto destinatario della restituzione in quanto avente diritto, si osserva che è noto l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, richiamato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, secondo il quale il beneficiario corrisponde al soggetto al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio (tra le altre, Sez. 1, n. 31388 del 12/01/2021, Rv. 281757; Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019, Rv. 277927; Sez. 2, n. 46651 del 23/10/2012, Rv. 253897).

2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende attenersi, condividendoli, si rileva che, nel caso al vaglio all'annullamento da parte del Tribunale del decreto di sequestro probatorio, relativamente alla somma di danaro di euro tremila, per mancanza di motivazione doveva seguire l'ordine di restituzione del bene all'avente diritto del danaro, da individuarsi a cura del giudice del merito, in sede di rinvio, onde acclarare il soggetto nei confronti del quale il sequestro era stato eseguito, non noto trattandosi di provvedimento adottato nei confronti di più indagati (cfr. pag. 1 dell'ordinanza impugnata). 2.1.

Ciò non risultando adottato, almeno all'attualità, altro titolo preventivo o conservativo, per il quale debba reputarsi permanente il vincolo rispetto alla somma di danaro in questione. 2.2. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile, considerato che gli arnesi atti allo scasso, nei confronti dei quali il provvedimento di sequestro è stato, del pari, dichiarato nullo, quanto meno come corpo del reato di cui all'art.707 cod. pen. di cui alla contestazione provvisoria (cfr. pag. 1 dell'ordinanza censurata) non possono essere restituiti a mente della previsione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

E', infine, appena il caso di osservare che alcuna pronuncia, deve adottarsi, in questa sede quanto alla vettura Fiat Croma in sequestro, per essere stato dichiarato inammissibile il riesame proposto avente ad oggetto detto bene. 3.Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla somma di danaro in sequestro, con rinvio al Tribunale di Potenza, in funzione di riesame, per la determinazione del soggetto cui la somma deve essere restituita, ove non altrimenti soggetta a sequestro conservativo o preventivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione della somma di danaro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza. Inammissibile nel resto. Così deciso il 16/12/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice