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Sentenza — n. 12852/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12852/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12852/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 gennaio 2020, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Federico Rainone colpevole del delitto di bancarotta documentale semplice, consumato quale amministratore della srl Estetica Be Beauty Line, dichiarata fallita il 12 gennaio 2017, non tenendone i libri e le scritture contabili nei tre anni antecedenti a tale data, irrogando la pena indicata in dispositivo. In risposta al dedotto motivo di appello, la Corte di merito osservava che non si era potuto riconoscere l'impedimento dell'imputato a partecipare ad alcune udienze del primo giudizio perché questi, che aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio quando era ancora libero, non aveva mai comunicato, né lo aveva fatto il difensore, il sopravvenuto stato di detenzione, per altra causa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 12852/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Un orientamento di recente ribadito da Cass. n. 7862/2019. Ne consegue che l'affermazione della Corte di appello di non avere, il prevenuto, notiziato il Tribunale del suo stato detentivo era del tutto inconferente. Nel caso di specie poi, non si poteva pretendere che il difensore notiziasse il Tribunale di tale stato posto che il difensore era d'ufficio ed era trascorso ben poco tempo fra l'udienza di costituzione delle parti e la sopraggiunta carcerazione.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie fatture fittizie bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie falsificazione di monete divieto di finanziamento monetario
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAINONE FEDERICO nato a MILANO il 16/04/1979 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 gennaio 2020, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Federico Rainone colpevole del delitto di bancarotta documentale semplice, consumato quale amministratore della srl Estetica Be Beauty Line, dichiarata fallita il 12 gennaio 2017, non tenendone i libri e le scritture contabili nei tre anni antecedenti a tale data, irrogando la pena indicata in dispositivo. In risposta al dedotto motivo di appello, la Corte di merito osservava che non si era potuto riconoscere l'impedimento dell'imputato a partecipare ad alcune udienze del primo giudizio perché questi, che aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio quando era ancora libero, non aveva mai comunicato, né lo aveva fatto il difensore, il sopravvenuto stato di detenzione, per altra causa.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria del legittimo impedimento del prevenuto alle udienze, di prime cure, del 6 novembre 2018 e dell'il dicembre 2018, essendo stato il medesimo ristretto in carcere, per altra causa, a partire dal 30 ottobre 2018. Con la sentenza n. 37483/2006, le Sezioni unite, invece, avevano precisato come lo stato di detenzione, conosciuto dal giudice che procede, costituisce un legittimo impedimento a comparire anche se lo stesso sia reso noto, intempestivamente, all'udienza stessa.

Un orientamento di recente ribadito da Cass. n. 7862/2019. Ne consegue che l'affermazione della Corte di appello di non avere, il prevenuto, notiziato il Tribunale del suo stato detentivo era del tutto inconferente. Nel caso di specie poi, non si poteva pretendere che il difensore notiziasse il Tribunale di tale stato posto che il difensore era d'ufficio ed era trascorso ben poco tempo fra l'udienza di costituzione delle parti e la sopraggiunta carcerazione.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Giordano, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è manifestamente infondato.

1. Le pronunce di questa Corte, citate dal prevenuto, sono del tutto inconferenti rispetto alle questioni sollevate nel presente giudizio di legittimità. Le Sezioni unite, con la sentenza n. 37843/2006, avevano, infatti, solo precisato che "la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento".

Si tratta pertanto di una fattispecie processuale palesemente diversa dall'attuale in cui nessuno, né l'imputato né il difensore, hanno comunicato al giudice procedente, né tempestivamente né intempestivamente rispetto alle udienze in cui si pretende dovesse riconoscersi l'impedimento del prevenuto a comparire, la sopraggiunta detenzione dell'imputato per altra causa. Ed è evidente che, in tal caso, il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere un impedimento che, semplicemente, non era stato portato a sua conoscenza. Né, certo, può gravarsi il giudice procedente dell'onere di verificare, d'ufficio, se, in relazione alla celebrazione di ogni udienza, l'imputato sia stato, nel frattempo, ristretto in carcere o agli arresti domiciliari, come sostanzialmente si pretende in ricorso.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende