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Sentenza — n. 12850/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12850/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12850/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento nei confronti di: Ciani Egidio, nato a Bari, il 8/8/1969; Petrillo Giuseppe, nato a Alberona, il 15/5/1957; avverso la sentenza del 12/5/2021 del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

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Sentenza — n. 12850/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bertozzi, Rv. 264267; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448).In tal senso va rilevato che nel caso di specie l'assoluzione degli imputati è stata giustificata non solo in ragione della ritenuta innocuità dei falsi contestati, ma altresì sulla base della ritenuta insussistenza del dolo del reato a causa della rappresentazione da parte degli stessi della intervenuta definizione della posizione previdenziale del Petrillo Salvatore, considerata idonea ai sensi dell'art. 80 comma 4 d. Igs. n. 50/2016 a sollevare la stazione appaltante dell'attestare le pregresse irregolarità e procedere alle trattenute di legge sulle somme da liquidare.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale ricusazione del pubblico ministero riattivazione del procedimento riconsiderazione
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Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento nei confronti di: Ciani Egidio, nato a Bari, il 8/8/1969; Petrillo Giuseppe, nato a Alberona, il 15/5/1957; avverso la sentenza del 12/5/2021 del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

M. Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN 'FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Foggia, a seguito di rito abbreviato, ha assolto gli imputati Ciani Egidio e Petrillo Giuseppe per il reato di abuso d'atti d'ufficio perché il fatto non sussiste e per quello di falso ideologico in atto pubblico perché non punibile ai sensi dell'art. 49 cpv c.p. Nello specifico, i due imputati, in qualità di funzionari del Comune di Alberona, erano accusati di aver omesso di attestare la presenza di circostanze ostative - e in particolare la presenza di inadempimenti previdenziali - alla liquidazione delle fatture emesse a favore di Petrillo Salvatore, affidatario del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica del comune medesimo, disponendo per l'effetto il pagamento delle medesime senza provvedere alla trattenuta dei contributi previdenziali non versati da quest'ultimo ai sensi dell'art. 30 comma 5 d.

Igs. n. 50/2016.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia deducendo erronea applicazione degli artt. 49, 476 e 479 c.p. In particolare il pubblico ministero ricorrente si duole della inosservanza o erronea applicazione dell'art.49 cpv c.p. per aver il giudice ravvisato, pur ritenendo provata la sussistenza delle false attestazioni in atto pubblico contestate agli imputati, l'innocuità delle stesse, in quanto inidonee a ledere la pubblica fede. Nello specifico il ricorrente, dopo aver effettuato una disamina degli orientamenti giurisprudenziali in tema di falso inoffensivo, rileva l'erronea evocazione della categoria del falso innocuo, evidenziando come le false attestazioni effettuate dagli imputati avrebbero comunque assunto valenza probatoria, rimanendo irrilevante l'eventuale insussistenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale, la cui determinazione è estranea alla fattispecie di falso contestata.

3. Il difensore degli imputati ha trasmesso il 4 febbraio 2022 memoria a confutazione del ricorso chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile e comunque rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va anzitutto ricordato come per la giurisprudenza costante di questa Corte il falso punibile è solo quello effettivamente offensivo in quanto idoneo a determinare una lesione della fede pubblica. Conseguentemente vengono sottratte al fuoco delle incriminazioni contemplate dagli artt. 476 e 479 c.p. le fattispecie classificate secondo lo schema tripartito del falso innocuo, del falso grossolano e del falso inutile. Con riguardo alla prima ipotesi, la giurisprudenza ritiene innocue quelle falsità che appaiono inidonee a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, in quanto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e incapaci di incidere sulla sua funzione documentale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280453).

Accanto a tale fattispecie, e distinta da essa, ricorre l'ipotesi del falso grossolano - generalmente riportata alla fattispecie del reato impossibile per inidoneità dell'azione -che ricorre qualora la falsità sia macroscopicamente rilevabile da chiunque, risultando dunque inidonea a trarre in inganno alcuno (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu Theedeos, Ry. 276639). Falso inutile o superfluo è invece ritenuto quello che cade su di un atto (o una parte di esso) assolutamente privo di valenza probatoria (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11952 del 22/01/2010, De Vincenzi, Rv. 246548).

Ferma tale classificazione, occorre rilevare come nel caso di specie la condotta addebitata agli imputati Ciani e Petrillo non può ritenersi ascrivibile a nessuna delle categorie illustrate. Esclusa in radice l'ipotesi del falso grossolano, nemmeno evocata in sentenza, erroneamente è stata ritenuta innocua la falsa attestazione della regolare posizione contributiva del percettore del danaro pubblico, atteso che si tratta di falsità tutt'altro che irrilevante ai fini del significato dell'atto ed idonea ad incidere sulla sua funzione documentale, rimanendo irrilevante che la stessa non abbia determinato il conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale, attesa la natura di reato di pericolo del delitto previsto dagli artt. 476 e 479 c.p. Né potrebbe ritenersi ricorra l'ipotesi del falso inutile, posto che il mendacio all'evidenza non riguarda una parte dell'atto priva di valenza probatoria.

3. Se dunque le censure del pubblico ministero ricorrente colgono nel segno, pur tuttavia il ricorso è inammissibile. Va infatti ricordato il costante insegnamento di questa Corte per cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972;

Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bertozzi, Rv. 264267; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448).In tal senso va rilevato che nel caso di specie l'assoluzione degli imputati è stata giustificata non solo in ragione della ritenuta innocuità dei falsi contestati, ma altresì sulla base della ritenuta insussistenza del dolo del reato a causa della rappresentazione da parte degli stessi della intervenuta definizione della posizione previdenziale del Petrillo Salvatore, considerata idonea ai sensi dell'art. 80 comma 4 d. Igs. n. 50/2016 a sollevare la stazione appaltante dell'attestare le pregresse irregolarità e procedere alle trattenute di legge sulle somme da liquidare.

Di tale autonoma giustificazione sviluppata dalla sentenza il ricorso non ha tenuto conto, non contestandone i presupposti giuridici e fattuali, e non assolvendo pertanto all'onere di investire con specifiche censure tutte e ciascuna delle rationes decidendi della decisione impugnata. Omissione che, secondo la giurisprudenza richiamata e qui condivisa, rende inammissibile il ricorso nella sua interezza (Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, cit.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 21/2/2022 Il Presidente Eduardo De G egorio CORTE 131-CASS