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Sentenza — n. 12831/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12831/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12831/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della repubblica, che ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale perché il delitto ex art 494 cp non è perseguibile a querela di parte ma d'ufficio. All'odierna udienza il PG,dr Senatore,ha concluso per l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DERITTO Il ricorso è fondato. La censura avanzata dalla Parte Pubblica è accoglibile, poiché è pacifico che il delitto di sostituzione di persona ex art 494 cp è perseguibile d'ufficio, non rilevando in proposito la volontà della persona offesa di voler perseguire l'autore del fatto-reato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 12831/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata il Giudice monocratico di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per remissione della querela per il delitto di cui all'ad 494 cp.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero remissione della pena ritiro dell'azione giudiziaria revoca dell'annullamento restituzione in pristino impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: PANGALLO PAOLO nato a TORINO il 19/12/1978 inoltre: SICCA GIOVANNI avverso la sentenza del 08/10/2020 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituito Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice monocratico di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per remissione della querela per il delitto di cui all'ad 494 cp.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della repubblica, che ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale perché il delitto ex art 494 cp non è perseguibile a querela di parte ma d'ufficio. All'odierna udienza il PG,dr Senatore,ha concluso per l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DERITTO Il ricorso è fondato. La censura avanzata dalla Parte Pubblica è accoglibile, poiché è pacifico che il delitto di sostituzione di persona ex art 494 cp è perseguibile d'ufficio, non rilevando in proposito la volontà della persona offesa di voler perseguire l'autore del fatto-reato.

Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il giudizio alla Corte d'Appello di Torino, ai sensi del combinato disposto degli artt 569/4 cpp e 604/6 cpp, poiché il Giudice di appello nell'eventualità che fosse stato investito dell'impugnazione del PM, dopo aver riconosciuto l'erroneità della dichiarazione di estinzione del reato, non avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza emessa in primo grado ma decidere nel merito. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per il relativo giudizio.

Deciso il 22.1.2022 Il consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio dr. Se,fa,no CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCE