Appeal against pre-trial acquittal is admissible; pre-trial dismissal is appealable after parties are constituted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the return of case files to the Court of Appeal of Trento for a new trial. The Public Prosecutor appealed a first-instance acquittal, arguing the court failed to recognize an aggravating circumstance regarding weapon use. The lower court had previously deemed the decision non-appealable because it was issued before the trial began, but the Supreme Court clarified that post-constitution acquittals are appealable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 469 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.: A judgment of acquittal rendered after the parties are constituted is not covered by Article 469 and is therefore appealable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVERETOnel procedimento a carico di: RAUSEO ANTONIO nato a VALLATA il 09/06/1952 avverso la sentenza del 31/10/2018 del TRIBUNALE di ROVERETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità della impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 ottobre 2018 il Tribunale di Rovereto ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rauseo Antonio per il reato di cui all'articolo 612 comma 2 cod.pen., dopo aver escluso l'aggravante contestata, per.intervenuta estinzione del reato a seguito della remissione di querela.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto. Con l'impugnazione il Pubblico Ministero ha denunziato l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel non riconoscere l'aggravante dell'uso dell'arma, tenuto conto del contenuto della denunzia - querela presentata dalla persona offesa e delle risultanze delle indagini preliminari.3. Con ordinanza del 18 dicembre 2020, la Corte di appello di Trento, dopo aver rilevato che la sentenza impugnata è inappellabile perché emessa in sede pre-dibattimentale, ha trasmesso gli atti a questa Corte in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gli atti vanno restituiti alla Corte di appello di Trento per il giudizio, giacchè correttamente il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza di primo grado con l'appello.
2. Come emerge dagli atti, la sentenza impugnata è stata emessa dopo la costituzione delle parti in dibattimento e prima della dichiarazione di apertura di quest'ultimo. Non si tratta, dunque, di provvedimento emesso ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. Come si rileva dalla informazione provvisoria n. 17/2021 nel processo a carico di Lafleur, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: —La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge" (udienza 28 ottobre 2021).
3. L'impugnazione va dunque qualificata come appello e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Trento perché proceda al relativo giudizio. PQM Qualificata l'impugnazione come appello, dispone restituirsi gli atti alla Corte di appello di Trento. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2022 Consigliere estensor