Cassation court dismisses appeal for aggravated theft due to inadmissible re-evaluation of facts and insufficient aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's arguments merely re-evaluated facts already analyzed by the Court of Appeal without providing new, specific legal criticism. The court found the lower court's reasoning regarding the defendant's subjective involvement and the aggravating circumstance of reduced defense sufficient and logically coherent based on the evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation reviews only the motivation of the decision, not the evidentiary assessment, and appeals must offer specific, argumentative criticism rather than alternative factual reconstructions or re-evaluations of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FALL ELHAID.JI MALICK nato in SENEGAL il 08/06/1974 Avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letto/udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Fall Elhadji Malick colpevole di furto aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge un unico motivo con il quale denuncia vizio della motivazione, del tutto congetturale, con riguardo alla riferibilità soggettiva del fatto al ricorrente; alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; alla riconducibilità del fatto all'art. 131 bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso propone motivi inammissibili, in quanto rivalutativi di quelli analizzati dalla Corte di appello, per lo più riversati in fatto, e tendenti a una non consentita ricostruzione alternativa dei fatti, prescindendo dalla motivazione resa dalla sentenza impugnata sui singoli punti attinti dall'appello. E' noto che motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
2. Può, invero, in sintesi, osservarsi, con riguardo riferibilita' soggettiva del fatto, che la Corte di appello ha reso una non implausibile motivazione, segnalando, al fine di smentire la versione difensiva del rinvenimento occasionale della borsa con il suo intero contenuto, la subitaneità della sottrazione e l'essere stato visto, l'imputato, armeggiare con la borsa e il portafogli della persona offesa, oltre ad essere stato trovato in possesso del denaro ivi contenuto. La valutazione della Corte di appello poggia su una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, ciò che rende non censurabile la motivazione, peraltro a fronte di versione alternativa, del tutto congetturale. 2.1.
Il controllo di legittimità, invero, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è L17 giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
3. Manifestamente infondato anche il secondo motivo, che ha riguardo alla circostanza aggravante della minorata difesa, la quale, nel caso in scrutinio, trova adeguato supporto argomentativo nella sentenza impugnata, attraverso il riferimento a dati temporali (ora notturna), spaziali ( luogo particolarmente affollato ) e ambientali ( gran rumore e confusione), che hanno caratterizzato l'azione furtiva, idonei ad agevolare la commissione del fatto e a incidere sulla privata difesa, secondo la linea ermeneutica recentemente accreditata dall'approdo delle Sezioni Unite, che, chiamate a risolvere la questione se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, c.p., con la sentenza 8 novembre 2021, n. 40275, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, c.p., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato.
Nel caso di specie, detti elementi sono concretamente riscontrabili nel peculiare contesto in cui il furto è avvenuto - in tarda sera, in un'area pubblica nella quale era in corso di svolgimento un concerto, al quale assisteva, unitamente a una cospicua moltitudine di persone, anche la persona offesa - adeguatamente posto in evidenza dalla Corte di appello onde dare conto della particolare condizione di vulnerabilità della vittima, della quale l'agente si è approfittato nella commissione del furto.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2021 711 Consigliere estensore i Maria Teresa pelmonte / Il Presidente \, Rossella Catena CORTE DI CASSAZIONE V