Sentenza — n. 12801/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha confermato la sentenza del 25 luglio 2019 del Giudice di pace di Ascoli Piceno che aveva affermato la penale responsabilità di Enea Giovannini per il delitto di cui all'art.582 cod. pen.. e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore di Andrea Piccioni, costituitosi parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12801/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'erronea valutazione delle deposizione delle due persone offese. Sostiene che queste sono inattendibili e che le loro deposizioni, che si contraddicono reciprocamente, sono state malamente interpretate.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giovannini Enea, nato ad Ascoli Piceno il 22/12/1975 avverso la sentenza del 24/02/2020 del Tribunale di Ascoli Piceno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile Andrea Piccioni, avv. Nazario Agostini, che ha concluso per il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; lette le richieste del difensore, avv. Raffaele Giammarino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha confermato la sentenza del 25 luglio 2019 del Giudice di pace di Ascoli Piceno che aveva affermato la penale responsabilità di Enea Giovannini per il delitto di cui all'art.582 cod. pen.. e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore di Andrea Piccioni, costituitosi parte civile.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Enea Giovannini, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 181, 182, 190, 192, 194, 199 e 530 cod. proc. pen.. Il Giudice di pace aveva motivato la condanna ritenendo attendibili le due persone offese ed inattendibile il teste William Ferri ed egli, con l'atto di appello, aveva lamentato l'erronea valutazione delle prove testimoniali sostenendo che le due persone offese erano inattendibili e che le loro deposizioni erano contraddette dalla testimonianza del Ferri che doveva ritenersi credibile ,e la cui attendibilità era stata immotivatamente negata.
Il Tribunale ha rigettato il motivo di appello affermando che la deposizione del Ferri era affetta da nullità perché lo stesso non era stato preventivamente avvisato della facoltà di astenersi in qualità di parente dell'imputato. Il rilevo della nullità deve ritenersi illegittimo in quanto trattasi di nullità relativa che può essere rilevata solo su tempestiva eccezione di parte; nel caso di specie il rilievo era avvenuto di ufficio e dopo che le parti erano decadute dalla relativa eccezione. La testimonianza del Ferri avrebbe, dunque, dovuto essere valutata dalla Corte di appello ed essa avrebbe sicuramente condotto all'assoluzione dell'imputato. 2.2.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'erronea valutazione delle deposizione delle due persone offese. Sostiene che queste sono inattendibili e che le loro deposizioni, che si contraddicono reciprocamente, sono state malamente interpretate.
3. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria difensiva ed una memoria di replica con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, S., Rv. 273219; Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014, Boccoli, Rv. 261437; Sez. 5, n. 13591 del 12/03/2010, D'E., Rv. 246715). Ne deriva che il rilievo ufficioso della nullità è illegittimo e che la decisione è affetta da un vizio di violazione di legge e che il Tribunale avrebbe comunque dovuto valutare la deposizione del teste William Ferri.
2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ascoli Piceno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ascoli Piceno. Così deciso il 06/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Rossella Catena CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN