Sentenza — n. 12796/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 15 febbraio 2017 del Tribunale di Pisa che aveva affermato la penale responsabilità di Allija Zuka per il delitto di diffamazione aggravata in quanto commesso con il mezzo della pubblicità e l'aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena a mesi sei di reclusione. All'imputato si contesta di avere denigrato sul soda! network Facebook i carabinieri che l'avevano arrestato per il reato di evasione, imputazione dalla quale egli è stato assolto dal Tribunale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12796/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Il giudice, nell'esercizio del potere di scelta fra l'applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva (Sez. 6, n. 10772 del 20/02/2018, F, Rv. 272762). Tuttavia, tali ragioni non devono necessariamente risiedere nella gravità del reato, desunta dagli elementi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ben potendo il giudice giustificare la sua scelta facendo riferimento alla capacità a delinquere del reato, sulla base degli elementi indicati dal secondo comma del citato art. 133 (vedi Sez. 2, n. 8634 del 22/02/2006, Rv. 234744).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zuka Allija, nato in Serbia il 15/01/1989 avverso la sentenza del 21/02/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 15 febbraio 2017 del Tribunale di Pisa che aveva affermato la penale responsabilità di Allija Zuka per il delitto di diffamazione aggravata in quanto commesso con il mezzo della pubblicità e l'aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena a mesi sei di reclusione. All'imputato si contesta di avere denigrato sul soda! network Facebook i carabinieri che l'avevano arrestato per il reato di evasione, imputazione dalla quale egli è stato assolto dal Tribunale.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Allija Zuka, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione di una pena detentiva invece di una pena pecuniaria. Nel caso di specie la Corte di appello ha addotto a giustificazione della sua scelta sia la circostanza che lo Zuka si trovasse da tempo agli arresti domiciliari, il che dimostrava la sua inclinazione a delinquere, sia le plurime violazioni delle prescrizioni connesse a detta misura coercitiva, che dimostravano la sua negativa personalità. Trattasi, però, evidenzia il ricorrente, di circostanze che non hanno alcuna attinenza al delitto di diffamazione, cosicché la motivazione è solo apparente in quanto inidonea a spiegare le ragioni della scelta della pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il giudice, nell'esercizio del potere di scelta fra l'applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva (Sez. 6, n. 10772 del 20/02/2018, F, Rv. 272762). Tuttavia, tali ragioni non devono necessariamente risiedere nella gravità del reato, desunta dagli elementi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ben potendo il giudice giustificare la sua scelta facendo riferimento alla capacità a delinquere del reato, sulla base degli elementi indicati dal secondo comma del citato art. 133 (vedi Sez. 2, n. 8634 del 22/02/2006, Rv. 234744).
Nel caso di specie la Corte di appello, per affermare la spiccata capacità criminale del ricorrente, ha fatto riferimento all'avere l'odierno ricorrente commesso il fatto mentre era ristretto agli arresti domiciliari l in quanto gravemente indiziato per altro delitto2e alle numerose violazioni delle prescrizioni inerenti a detta misura coercitiva, che denoterebbero una particolare inclinazione del ricorrente a violare le regole che gli vengono imposte. Deve, tuttavia, rilevarsi che appare illogico desumere la capacità criminale dell'imputato anche dall'avere commesso il fatto mentre era sottoposto ad una misura cautelare coercitiva, poiché la mera applicazione della misura cautelare non equivale a certezza di responsabilità per i fatti per i quali detta misura è stata applicata, non essendo per tali fatti intervenuta sentenza di condanna definitiva.2.
Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 06/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Rossella Catena c gnose- CORTE. DI C ASS SE2.10NE PENALE DEPOSI-