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Sentenza — n. 12218/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls review tribunal order for lack of prosecutor's request for alternative bail measure under Art. 307.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12218/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Florence Review Tribunal's order, which had applied an obligation to appear measure after home detention was declared ineffective. The defendant argued the prosecutor failed to request this alternative measure, violating the principle of prosecutorial request. The Court held that such a request is mandatory for applying alternative measures under Article 307 of the Code of Criminal Procedure, and its absence constitutes a nullity requiring annulment and remittal.

Regesto Legislator

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Art. 307 cod. proc. pen.; Art. 178 cod. proc. pen.: The prosecutor's request for an alternative coercive measure is mandatory; its absence renders the judicial decision null and void.

Parole chiave

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alternative bail measures prosecutorial request requirement nullity of judicial decision home detention ineffectiveness Code of Criminal Procedure procedura di rivendicazione nel pignoramento ritiro della querela penale diritto di essere arrestato

Disposizioni normative citate

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Art. 307 cod. proc. pen.
pen., in quanto anche in tema di misure alternative, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., vige il principio della domanda cautelare, difettando, nel caso di specie, la richiesta del pubblico ministero; su tale punto il provvedimento impugnato ha omesso qualsivoglia motivazione; 2.2.
Art. 282 cod. proc. pen.
pen., della misura di cui all'art. 282 cod. proc. pen. La principale doglianza difensiva, articolata nel primo motivo, si fonda sul difetto di domanda cautelare da parte del pubblico ministero in riferimento alla misura applicata ai sensi dell'art.
Art. 178, lett. b) cod. proc. pen.
Ne consegue che la carenza della domanda cautelare integra una nullità ai sensi dell'art. 178, lett.
Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Aglantina Viskulli ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Antonino Denaro, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
art. 282 cod. proc. pen
pen., della misura di cui all'art. 282 cod. proc. pen.
art. 307 cod. proc. pen
pen., in quanto anche in tema di misure alternative, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., vige il principio della domanda cautelare, difettando, nel caso di specie, la richiesta del pubblico ministero; su tale punto il provvedimento impugnato ha omesso qualsivoglia motivazione; 2.2.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n.25086 del 12/05/2021, Messina Paolo
(Sez. 4, n.25086 del 12/05/2021, Messina Paolo, Rv.
Sez. 6, n. 31474 del 06/05/2003, Narcone
281491; Sez. 6, n. 31474 del 06/05/2003, Narcone, Rv.
Sez. 6, n. 29593 del 04/07/2011, Starita
226105; Sez. 6, n. 29593 del 04/07/2011, Starita, Rv.
Sez. 6, n. 49144 del 06/11/2003, Abdiaj
250742; Sez. 6, n. 49144 del 06/11/2003, Abdiaj, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vishkulli Aglentina, nata a in Albania il 05/04/1980, avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze emessa in data 15/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Firenze rigettava il ricorso avverso l'ordinanza del 23/07/2021, con cui la Corte di Appello di Firenze, a seguito della declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti della ricorrente, per decorrenza dei termini di fase, aveva applicato ad Aglantina Vishkulli la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 282 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen., in Cascina Navacchio il 12/09/2020.

2. Aglantina Viskulli ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Antonino Denaro, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto anche in tema di misure alternative, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., vige il principio della domanda cautelare, difettando, nel caso di specie, la richiesta del pubblico ministero; su tale punto il provvedimento impugnato ha omesso qualsivoglia motivazione; 2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod proc. pen., in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il provvedimento impugnato innanzi al Tribunale del riesame fatto riferimento al parere del Procuratore generale, che non aveva affatto concluso sul punto, nulla essendo stato detto neanche dal pubblico ministero; si osserva, inoltre, come il giudice dell'appello non possa integrare la carente motivazione del giudice della cautela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Aglentina Viskulli è fondato. La ricorrente era stata destinataria della misura coercitiva degli arresti domiciliari per il delitto di furto aggravato a lei ascritto; tale misura è stata dichiarata inefficace dalla Corte di Appello di Firenze, in data 23/07/2021, per decorrenza dei termini di custodia cautelare di fase, con conseguente applicazione, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., della misura di cui all'art. 282 cod. proc. pen. La principale doglianza difensiva, articolata nel primo motivo, si fonda sul difetto di domanda cautelare da parte del pubblico ministero in riferimento alla misura applicata ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen.

Osserva il Collegio che consolidata giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che, anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelare alternative, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., la domanda del pubblico ministero, volta all'applicazione di una diversa misura in luogo di quella dichiarata estinta, è necessaria, pur non essendo richieste formule sacramentali; tale domanda cautelare, infatti, può anche essere contenuta nel parere reso sull'istanza della difesa di dichiarazione di perdita di efficacia della misura, purché in esso si espliciti tale richiesta.

Ne consegue che la carenza della domanda cautelare integra una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n.25086 del 12/05/2021, Messina Paolo, Rv. 281491; Sez. 6, n. 31474 del 06/05/2003, Narcone, Rv. 226105; Sez. 6, n. 29593 del 04/07/2011, Starita, Rv. 250742; Sez. 6, n. 49144 del 06/11/2003, Abdiaj, Rv. 227207). Nel caso di specie, anche all'esito dell'esame degli atti trasmessi a questa Corte, non è dato rinvenire alcun atto da cui si evinca l'indispensabile domanda cautelare in riferimento alla misura disposta ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., con conseguente verificazione della eccepita nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. b), cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze, sezione Riesame, restando assorbito l'ulteriore motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al T