Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12201/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12201/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12201/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, riformando ai soli effetti civili la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 29 gennaio 2019 nei confronti di Di Mario Ivano, ne ha affermato la responsabilità per i delitti di violenza privata, minaccia e lesioni personali in danno di Stigliani Carlo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12201/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria in data 2 febbraio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Paola Filippi, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di non autoincriminarsi reati violenti azione civile corresponsabilità della vittima responsabilità di diritto privato testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia con quattro motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - la violazione dell'art.
art. 603 cod. proc. pen
pen.: - la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MARIO IVANO nato a CAMPOBASSO il 20/11/1992 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, riformando ai soli effetti civili la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 29 gennaio 2019 nei confronti di Di Mario Ivano, ne ha affermato la responsabilità per i delitti di violenza privata, minaccia e lesioni personali in danno di Stigliani Carlo.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia con quattro motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, rilevando come la Corte di appello avesse ribaltato la pronuncia assolutoria pronunciata in primo grado, sia pure ai soli effetti civili, diversamente apprezzando il contenuto di prove dichiarative decisive - segnatamente di quelle desunte dalle deposizioni dibattimentali della parte civile Stigliani e del testimone Gianfagna - senza procedere alla loro riassunzione; - il vizio di motivazione da preterizione di prove decisive, con specifico riferimento alle dichiarazioni spontanee dell'imputato (vieppù se lette in connessione con quelle rese da altri testimoni) e al referto medico attestante le lesioni riportate da Ciccaglione Davide; - il vizio di motivazione da travisamento distorsivo di risultanze probatorie decisive: in particolare di quelle tratte dalle dichiarazioni di De Marco Rossella quanto al costringimento della parte civile alla sosta e al contributo concorsuale dell'imputato; - la violazione degli artt. 192, comma 2, e 605 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

3. Con requisitoria in data 2 febbraio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Paola Filippi, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 16 febbraio 2022, il difensore della parte civile ha fatto pervenire conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

1. Sono fondate le censure concernenti la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in presenza di una riforma (pur se solo agli effetti civili) della sentenza assolutoria di primo grado: il loro valore assorbente rende ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate. 1.1. Deve, infatti, trovare applicazione, nella fattispecie al vaglio, il principio di diritto secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). 1.2. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, invero, che il giudice di appello è pervenuto ad un diverso convincimento circa la responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli, avendo ritenuto, in esito ad un mero esame cartolare delle testimonianze raccolte, non sussistenti le contraddizioni rilevate dal primo giudice nelle dichiarazioni rese dalla parte civile Stigliani Carlo e dalla sua fidanzata Rossella De Marco in ordine a passaggi decisivi della ricostruzione del fatto (quanto al costringimento dello Stigliani ad arrestare la marcia del proprio veicolo e a scendere da esso e al contributo offerto dall'imputato alla realizzazione di esso ed anche alle successive fasi dell'aggressione) e avendo apprezzato come del tutto inattendibile il racconto del teste Gianfagna in ordine a «dettagli significativi», ossia il numero delle persone presenti e la posizione dell'autovettura degli aggressori sulla strada», senza nuovamente ascoltarlo. 1.3.

In buona sostanza, la diversa ed anzi opposta valutazione delle deposizioni richiamate rispetto a quella espressa dal Tribunale ha avuto un peso determinante nell'apparato argomentativo della decisione qui impugnata e tanto avrebbe obbligato il Collegio ad una loro riassunzione.

2. Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo quanto stabilito dal diritto vivente (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228)

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso, in Roma il 22