Sentenza — n. 12184/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pasqualini Marco, nato a Castiglione delle Stiviere (MN), il 26/07/1969, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa in data 18/11/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che si è riportata alle conclusioni scritte, già rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 583 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12184/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Anche su tale snodo motivazionale il ricorso appare del tutto generico, operando, come già detto, una critica alla sentenza del tutto parcellizzata ed in fatto. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Bruno Vincenzo, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pasqualini Marco, nato a Castiglione delle Stiviere (MN), il 26/07/1969, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa in data 18/11/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che si è riportata alle conclusioni scritte, già rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in composizione monocratica in data 18/02/2016, con cui Marco Pasqualini era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il delitto di cui agli artt. 110, 582, 583 cod. pen., in Castiglione delle Stiviere il 14/08/2014.
2. Marco Pasqualini ricorre in data 28/01/2020, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Gabriele Brigoni, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., essendo fondata l'affermazione di responsabilità sull'identificazione dell'imputato, in realtà mai avvenuta, come si evince dalla deposizione resa dalla persona offesa, Vincenzo Bruno, all'udienza del 29/10/2015, oltre che nel corso delle indagini preliminari, non avendo il Bruno mai identificato i suoi aggressori; ciò, peraltro, si evince anche dalla deposizione del teste Borsari, agente di P.G., mentre gli altri testi escussi in dibattimento non avevano fornito alcuna notizia rilevante per l'identificazione dell'imputato; la stessa sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nei confronti di Giuseppe Bignotti, inizialmente imputato di falsa testimonianza, rende evidente la totale carenza dell'impianto probatorio.
3. In data 24/01/2022 sono state trasmesse conclusioni e nota spese nell'interesse della parte civile, a firma dell'avv. Carlo Cresiarco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Marco Pasqualini è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato per aver aggredito, in concorso con Massimo Pasqualini ed altri soggetti non individuati, Vincenzo Bruno, fotografo del quotidiano "La Gazzetta di Mantova", cagionandogli lesioni aggravate ai sensi dell'art. 583 cod. pen., con durata superiore ai quaranta giorni e con indebolimento permanente. Come si evince dalla sintesi della sentenza di primo grado operata dalla Corte di merito (pagg. 3 - 10), il Bruno era stato inviato, unitamente ad un collega cronista, per effettuare un servizio nel corso del funerale di un giovane di Castiglione delle Stiviere, deceduto in seguito ad un incidente stradale; nel corso della cerimonia funebre, mentre era intento a scattare delle foto, la persona offesa era stata avvicinata da un individuo che si qualificava come fratello del defunto e lo invitava ad uscire dalla chiesa, accompagnandolo con fermezza alla porta; al di fuori, il Bruno veniva avvicinato da quattro soggetti, i quali lo circondavano e lo costringevano, con atteggiamento minaccioso, a cancellare le fotografie scattate nel corso della cerimonia funebre; uno dei predetti soggetti afferrava la macchina fotografica e la scagliava oltre la balaustra del sagrato, mentre un altro controllava il cellulare del fotografo, accorgendosi che questi aveva già inviato parte del materiale fotografico alla redazione; a quel punto, uno dei componenti del gruppo sferrava un violento pugno al volto del fotografo, per poi allontanarsi subito dopo.
La Corte territoriale ha rilevato come tale ricostruzione della vicenda fosse stata confermata da numerosi testi: Luca Cremonesi, il collega del Bruno, il quale indicava in Marco Pasqualini, suo conoscente, una delle persone che avevano circondato il Bruno; la teste Barbieri, che stava entrando in chiesa proprio contestualmente all'aggressione; l'addetto alle pompe funebri Scalari, che aveva assistito al fatto ed aveva anche individuato il ricorrente come colui che aveva fatto uscire il Bruno dalla chiesa e che poi teneva tra le mani la custodia della macchina fotografica.
In ogni caso, come riferito dl'agente della Polizia Locale, Borsari, all'arrivo della pattuglia il Bruno aveva immediatamente fornito una descrizione degli aggressori, indicando specificamente una persona con una vistosa maglia, che si trovava ancora nei paraggi. In base alle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona offesa, si individuavano Marco Pasqualini e Massimo Pasqualini come componenti del gruppo che aveva aggredito il fotografo; entrambi, inoltre, si trovavano sul posto all'arrivo della Polizia Locale, tentando di mescolarsi ad un altro gruppo di persone poco lontano.
Il Bruno, infine, aveva effettuato una ricognizione fotografica nel corso delle indagini preliminari, riconoscendo Marco Pasqualini, ed aveva reiterato detto riconoscimento anche in sede dibattimentale; pur avendo manifestato incertezza nell'individuazione del soggetto che lo aveva colpito al volto, nel corso del suo esame il Bruno si era dichiarato certo del fatto che l'imputato facesse parte del gruppo che lo aveva attorniato e colpito. Tanto premesso in riferimento alla ricostruzione della vicenda — evincibile dal percorso argomentativo della Corte territoriale -, va rilevato come il ricorso appaia, nella sua formulazione, fondato sulla ripetizione di argomenti già confutati, privo di un serio confronto con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata e, come tale, del tutto apparente; inoltre, esso riporta stralci delle deposizioni testimoniali, al fine di rappresentare la propria versione alternativa della vicenda e, pertanto, risulta versato in fatto e non autosufficiente.
In ogni caso, la Corte territoriale ha chiarito come le dichiarazioni del teste Bignotti, assolto dall'accusa di aver reso falsa testimonianza, non fossero affatto riferibili a Marco Pasqualini, bensì a Massimo Pasqualini, quest'ultimo assolto dalla Corte di merito con la sentenza in esame; ne discende che l'argomentazione difensiva appare del tutto inconferente in riferimento all'odierno ricorrente Marco Pasqualini. In ogni caso, la sentenza impugnata ha ribadito come, subito dopo l'aggressione, il Bruno avesse indicato specificamente l'abbigliamento di uno dei suoi aggressori, consentendo all'agente di Polizia Locale di individuare il ricorrente, unico tra i presenti vestito con un capo di abbigliamento corrispondente alla descrizione della persona offesa.
Il Bruno, inoltre, aveva poi reso, nel corso delle indagini preliminari, una descrizione dei suoi aggressori, individuando due soggetti di mezza età, di media altezza e di corporatura robusta, avendo individuato in foto i suoi aggressori e ricordando che proprio il soggetto che indossava la maglia scura con la riga bianca (ossia il ricorrente, come immediatamente individuato) era stato il suo principale aggressore. Infine, la Corte territoriale ha osservato come l'appello non si fosse affatto confrontato con le deposizioni rese dal collega del Bruno, il cronista Cremonesi, che aveva individuato il ricorrente, suo conoscente, e dello Scalari, addetto alle pompe funebri, che aveva ricordato come Marco Pasqualini fosse il più esagitato tra coloro che avevano costretto il Bruno a lasciare la chiesa e come questi tenesse tra le mani la custodia della macchina foto grafica, avvicinandosi alla balaustra antistante il sagrato della chiesa.
Anche su tale snodo motivazionale il ricorso appare del tutto generico, operando, come già detto, una critica alla sentenza del tutto parcellizzata ed in fatto. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Bruno Vincenzo, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Bruno Vincenzo, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre access