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Sentenza — n. 11564/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11564/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11564/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania nel procedimento nei confronti di: Urso Salvatore, nato a Catania, il 28/4/1950; avverso la sentenza del 26/3/2021 del Giudice di Pace di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Urso Salvatore per il reato di lesioni volontarie lievissime per difetto di querela.

Regesto Legislator

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art. 572 c.p; Sentenza — n. 11564/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, dunque, erroneamente il giudice ha ritenuto inidonea la denunzia presentata dalla persona offesa ad integrare gli estremi della querela, posto che l'atto z riporta l'appunto la dizione "Fatto, riletto, confermato e sottoscritto" ed in calce la firma della medesima, che in tal modo ha inequivocabilmente manifestato la propria volontà di chiedere la punizione del colpevole. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio e che gli atti devono essere trasmessi al Giudice di Pace di Catania per l'ulteriore corso.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico difesa d'ufficio interrogatorio formale di testimoni procedura orale censura formulata in modo carente sufficienza della testimonianza

Disposizioni normative citate

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art. 572 c.p
Non di meno a riprova della sua reale intenzione il Pg ricorrente evidenzia come la stessa persona offesa, successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, abbia presentato istanza ai sensi dell'art. 572 c.p.p.
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Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania nel procedimento nei confronti di: Urso Salvatore, nato a Catania, il 28/4/1950; avverso la sentenza del 26/3/2021 del Giudice di Pace di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Urso Salvatore per il reato di lesioni volontarie lievissime per difetto di querela.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Sotto un primo profilo il ricorrente eccepisce che il giudicante avrebbe erroneamente ritenuto inidonea ad integrare gli estremi della querela la denunzia proposta oralmente dalla persona offesa, nonostante il verbale di polizia in cui la stessa è stata recepita recasse l'intestazione di "verbale di ricezione di dichiarazione orale di denuncia/querela". Sotto diverso profilo lamenta invece come, ai fini dell'interpretazione dell'originaria volontà della persona offesa di querelare l'imputato, il giudice avrebbe omesso di considerare il successivo comportamento tenuto da quest'ultima, posto che la stessa si era presentata in udienza assistita da un legale, dimostrando dunque la chiara volontà di costituirsi parte civile.

Non di meno a riprova della sua reale intenzione il Pg ricorrente evidenzia come la stessa persona offesa, successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, abbia presentato istanza ai sensi dell'art. 572 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, al fine di ritenere sussistente la volontà di proporre querela da parte della persona offesa la cui denunzia orale sia stata raccolta dalla polizia giudiziaria, non è necessario che la stessa venga recepita in formule sacramentali. Il giudice è dunque chiamato ad accertare l'effettiva volontà del denunziante per come emerge dal complesso dell'atto. In tal caso può non risultare in astratto decisiva la qualificazione che l'operante ha attribuito alla denunzia nell'intestazione, ma la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato deve ritenersi invece univocamente desumibile qualora l'atto rechi in calce l'esplicita dichiarazione sottoscritta dalla persona offesa di confermare previa lettura il suo integrale contenuto, giacchè in tale ipotesi risulta evidente l'intenzione di quest'ultima di fare propria la suddetta qualificazione (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 3733 del 07/11/2019, dep. 2020, Scalise, Rv. 278034; Sez. 5, Sentenza n. 42994 del 14/09/2016, C., Rv. 268201).

3. Nel caso di specie, dunque, erroneamente il giudice ha ritenuto inidonea la denunzia presentata dalla persona offesa ad integrare gli estremi della querela, posto che l'atto z riporta l'appunto la dizione "Fatto, riletto, confermato e sottoscritto" ed in calce la firma della medesima, che in tal modo ha inequivocabilmente manifestato la propria volontà di chiedere la punizione del colpevole. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio e che gli atti devono essere trasmessi al Giudice di Pace di Catania per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso il 22/2/2022 Il